Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 35658/2023 del 20/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia origina da un'opposizione a precetto proposta avverso l'atto di precetto notificato per il pagamento di una somma rilevante in forza di una sentenza resa nei confronti del coniuge della opponente, nel frattempo deceduto. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione; la Corte d'appello, dopo che all'udienza di precisazione delle conclusioni era stata dichiarata la morte dell'appellante, aveva trattenuto la causa in decisione senza dichiarare l'interruzione del giudizio e aveva comunque pronunciato nel merito, dichiarando il difetto di legittimazione passiva dell'appellante. I ricorrenti per cassazione hanno dedotto un unico motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 300 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., assumendo che la mancata dichiarazione di interruzione del processo per morte della parte appellante determinasse nullità insanabile degli atti successivi, compresa la sentenza. La parte intimata non ha svolto difese in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile per difetto di interesse, affermando che le norme sull'interruzione del processo sono poste a tutela della parte colpita dall'evento interruttivo e che, in un giudizio con pluralità di parti, soltanto la parte eventualmente pregiudicata dall'evento può dolersi della mancata interruzione. Poiché i ricorrenti non erano la parte colpita dal decesso e non hanno subito pregiudizio dall'omessa dichiarazione di interruzione, non potevano dedurre tale nullità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; nessuna pronuncia sulle spese è stata resa per mancata attività difensiva della parte intimata. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 300 c.p.c.

    La mancata dichiarazione di interruzione per morte della parte non può essere fatta valere da chi non è pregiudicato dall'evento interruttivo; la disciplina tutela la parte colpita dall'evento.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato quale parametro di legittimità per denunciare la violazione della disciplina sull'interruzione del processo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrendone i presupposti, è stato posto a carico dei ricorrenti l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Costituisce il parametro di calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Le norme sull'interruzione del processo sono poste a tutela della parte colpita dall'evento interruttivo; solo tale parte, o comunque quella che dall'evento subisca un concreto pregiudizio, può dolersi della mancata interruzione.
  • In un giudizio con pluralità di parti, l'omessa dichiarazione di interruzione non determina di per sé la nullità deducibile da ogni parte del processo, ma solo da quella che dall'irregolare prosecuzione risulti lesa.
  • La censura di nullità per mancata interruzione è inammissibile per difetto di interesse quando proviene da una parte che non ha subito alcun pregiudizio dall'evento morte della controparte.
  • Il vizio processuale va correlato a un concreto interesse all'impugnazione: in assenza di pregiudizio, la violazione della disciplina interruttiva non è spendibile come motivo di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.