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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13865/2024 del 17/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'ente locale ha chiesto la revocazione, o subordinatamente la correzione di errore materiale, dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 37965/2022, che aveva rigettato il suo ricorso contro una decisione della CTR Lazio favorevole alla contribuente e di annullamento della pretesa fiscale relativa al saldo TARI 2016. Il ricorrente ha dedotto un errore revocatorio ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte avrebbe erroneamente letto la proposta del relatore ex art. 380-bis c.p.c. come proposta di rigetto per manifesta infondatezza, mentre essa sarebbe stata una proposta di accoglimento per manifesta fondatezza. In sostanza, l'errore lamentato riguardava il contenuto e il significato attribuito alla proposta camerale del relatore, ritenuta dal ricorrente decisiva per l'esito della precedente ordinanza.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso per revocazione, escludendo sia l'errore materiale sia il vizio revocatorio. Ha affermato che la proposta del relatore ex art. 380-bis c.p.c. è atto interno, privo di carattere decisorio e non vincolante per il collegio, quindi non può costituire un fatto rilevante ai sensi dell'art. 395 c.p.c. Inoltre, nel caso concreto, la proposta del relatore risultava comunque coerente con la decisione finale del collegio, poiché la sentenza impugnata evidenziava la specifica comunicazione della contribuente del 13 gennaio 2016 sull'insussistenza, nell'immobile, di produzione di rifiuti. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese e con l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La revocazione per errore di fatto presuppone un errore decisivo su un fatto processuale o sostanziale; la proposta del relatore non è qualificabile come fatto rilevante idoneo a fondare revocazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La proposta di trattazione camerale del relatore è un atto interno, non decisorio e non vincolante per il collegio, e non può essere considerata anticipazione del giudizio.

  • art. 391-bis, comma 4, c.p.c.

    Il collegio conserva piena autonomia decisionale rispetto alla proposta del relatore.

  • art. 51, n. 4 c.p.c.

    Non sorge un obbligo di astensione del consigliere relatore per il solo contenuto della proposta camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che ha introdotto l'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la proposta del relatore ex art. 380-bis c.p.c. ha natura meramente interna e interlocutoria, priva di decisorietà e di vincolatività, sicché non può essere invocata come fatto oggetto di errore revocatorio.
  • L'errore revocatorio ex art. 395 c.p.c. non può essere fondato sulla pretesa erronea lettura o valutazione di un atto processuale che non costituisca elemento decisivo del giudizio, se la decisione finale del collegio è autonomamente assunta.
  • La revocazione non è ammissibile quando il ricorrente, sotto la veste dell'errore materiale o di fatto, mira in realtà a contestare il contenuto valutativo della precedente decisione di legittimità.
  • Ai fini della revocazione, la rilevanza dell'errore va esclusa quando l'atto indicato come fonte dell'errore non abbia carattere decisorio e la posizione delle parti risulti comunque compiutamente espressa negli atti introduttivi e difensivi.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese del giudizio di legittimità e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato quando ne ricorrono i presupposti normativi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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