Cassazione Civile, Ordinanza n. 21767/2023 del 20/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso di una maggiore IRPEF trattenuta su somme corrisposte a titolo di incentivo all'esodo a un ex dipendente Enel, che aveva presentato istanza di rimborso il 16 marzo 2009. La CTR aveva accolto la pretesa del contribuente ritenendo tempestiva l'istanza, assumendo che il termine decadenziale per chiedere il rimborso decorresse dall'ordinanza interpretativa della Corte di giustizia del 16 gennaio 2008 e non dal momento del versamento della ritenuta. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 38 d.P.R. 602/1973, sostenendo che il termine di 48 mesi per il rimborso decorre dalla data del versamento dell'imposta e che la domanda, proposta nel 2009 rispetto alla ritenuta effettuata nel 2003, era tardiva; ha inoltre escluso l'estensione ai rapporti tributari dei principi di overruling.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo del ricorso. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui, in caso di imposta pagata sulla base di una norma poi dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione europea, il termine di decadenza per il rimborso ex art. 38 d.P.R. 602/1973 decorre comunque dalla data del versamento e non dalla successiva pronuncia della Corte di giustizia. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo del contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
Norme richiamate
Il termine di decadenza per chiedere il rimborso delle imposte sui redditi decorre dalla data del versamento o della ritenuta e si applica in generale a ogni ipotesi di non debenza del tributo, anche quando la non debenza dipenda da contrasto con il diritto dell'Unione europea.
La censura è stata proposta per violazione di legge.
La Corte, non dovendo compiere ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso la causa nel merito rigettando il ricorso introduttivo.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Il termine di decadenza decorre dalla data del versamento dell'imposta e non dalla successiva pronuncia che dichiara la contrarietà della norma al diritto comunitario.
Corte cost. n. 234 del 2008
Il legislatore ha ampia discrezionalità nella fissazione dei termini di prescrizione e decadenza, con il solo limite della non irragionevolezza.
Cass. Sez. Un. n. 13676 del 16 giugno 2014
Ha affermato che il termine per il rimborso ex art. 38 decorre dal versamento, anche se la non debenza emerga solo per effetto di una successiva pronuncia della Corte di giustizia.
Cass. n. 12269 del 17 maggio 2017
Ha precisato che il diritto al rimborso come indebito oggettivo di diritto comune si configura solo quando venga espunta dall'ordinamento l'intera fattispecie del tributo o manchi il potere impositivo.
Cass., ord. n. 3150 del 17 febbraio 2015
La carenza di potere impositivo ricorre solo quando la pretesa fiscale è manifestamente estranea a un rapporto tributario, perché il tributo non è previsto o le norme istitutive sono state espunte per incostituzionalità o contrasto con il diritto UE.
Cass. n. 25268 del 2014
Conferma che, in caso di norma successivamente dichiarata incompatibile con il diritto UE, il termine di decadenza decorre dal versamento.
Cass. n. 20093 del 2018
Conferma il medesimo principio sulla decorrenza del termine di rimborso.
Cass. n. 20342/2019
Conferma il medesimo principio sulla decorrenza del termine di rimborso.
Massime di principio
- Nel regime dei rimborsi tributari, il termine decadenziale previsto dall'art. 38 d.P.R. 602/1973 decorre dalla data del versamento dell'imposta o della ritenuta, non dalla successiva pronuncia che abbia accertato l'incompatibilità della norma applicata con il diritto dell'Unione europea.
- L'efficacia retroattiva delle sentenze della Corte di giustizia incontra il limite dei rapporti esauriti; se alla data della pronuncia il termine di decadenza è già spirato, il diritto al rimborso non può essere fatto valere.
- L'art. 38 d.P.R. 602/1973 si applica in via generale a tutte le ipotesi di non debenza del tributo, incluse quelle derivanti da errata interpretazione della legge fiscale o da contrasto con il diritto UE.
- Il rimborso del tributo indebitamente versato si qualifica come indebito oggettivo di diritto comune solo quando sia espunta dall'ordinamento l'intera fattispecie impositiva o venga meno il potere impositivo; negli altri casi opera la disciplina speciale dei rimborsi tributari.
- La fissazione dei termini di decadenza da parte del legislatore è espressione di discrezionalità legislativa e può essere censurata solo ove renda irragionevolmente impossibile l'esercizio del diritto tutelato.
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