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Ordinanza

Ordinanza n. 48/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: - del provvedimento di cui alla nota m_dg.-OMISSIS- con la quale è stato conferito alla ricorrente l’incarico di Comandante del Reparto di polizia penitenziaria della Casa di reclusione di Rossano, con decorrenza dal 1 febbraio 2026 per la durata di anni tre; - del provvedimento m_dg.-OMISSIS-di rigetto dell’istanza presentata dalla ricorrente in data 19 gennaio 2026; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale

Giustizia amministrativa202600084

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Conferimento dell'incarico di Comandante del Reparto di Polizia Penitenziaria della Casa di reclusione di Rossano, con trasferimento d'ufficio, e rigetto dell'istanza di riesame

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dirigente di polizia penitenziaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui le è stato conferito l'incarico di Comandante del Reparto di Polizia Penitenziaria della Casa di reclusione di Rossano, con decorrenza dal 1° febbraio 2026 e durata triennale, nonché il successivo rigetto dell'istanza di riesame presentata il 19 gennaio 2026. Ha dedotto, tra l'altro, la violazione dell'art. 17 l. n. 266/1999 in materia di ricongiungimento familiare, oltre a deficit istruttorio e motivazionale, anche per mancato contraddittorio endoprocedimentale. La ricorrente ha evidenziato l'impatto del trasferimento, superiore a 280 km dalla sede di servizio e dal luogo di radicamento familiare, sulla propria unità familiare, con particolare riguardo allo stato di salute di uno dei figli minori. Ha inoltre contestato il riferimento, contenuto nel diniego di riesame, all'art. 2 del provvedimento del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria dell'8 marzo 2023, rilevandone l'inconferenza rispetto alla propria nomina a dirigente della Polizia Penitenziaria, con incarico di Vice comandante presso gli Istituti Penitenziari di Reggio Calabria, avvenuta soltanto dal 1° luglio 2024.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare e ha sospeso l'efficacia sia del provvedimento di conferimento dell'incarico e trasferimento d'ufficio sia del successivo rigetto dell'istanza di riesame. Ha ritenuto prima facie insussistente il fumus della censura fondata sull'art. 17 l. n. 266/1999, interpretato come disposizione che attribuisce il diritto al ricongiungimento familiare al personale delle amministrazioni pubbliche coniuge convivente di soggetto in servizio permanente presso le Forze armate, trasferito d'autorità, mentre la ricorrente è anch'essa soggetta al potere di trasferimento d'ufficio, in quanto appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, Forza di polizia a ordinamento civile. Il Collegio ha tuttavia ravvisato un fumus significativo nelle censure relative al difetto di istruttoria e di motivazione e al mancato contraddittorio procedimentale. Pur qualificando generalmente i trasferimenti d'autorità come ordini adottati nell'interesse dell'amministrazione, con ampia discrezionalità e senza necessità ordinaria di particolare motivazione o partecipazione preventiva, ha ritenuto che la regola dovesse essere favorevolmente rivalutata nel caso concreto, caratterizzato dal conferimento di un incarico dirigenziale con trasferimento obiettivamente incidente sull'unità familiare. Il provvedimento impugnato non conteneva alcuna valutazione delle esigenze familiari della ricorrente, specificamente correlate allo stato di salute del figlio minore, né alcuna ponderazione con le esigenze dell'amministrazione. Analoghi profili di fumus sono stati ravvisati nel rigetto dell'istanza di riesame, anche per l'inconferente richiamo al provvedimento dell'8 marzo 2023. L'amministrazione è stata quindi ordinata a rinnovare, entro 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, il procedimento di conferimento dell'incarico, previo contraddittorio con l'interessata e previo esame della sua situazione familiare e professionale. La trattazione di merito è stata fissata al 4 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha accolto l'istanza di sospensione e disposto la rinnovazione del procedimento.

  • art. 17 l. n. 266/1999

    Il TAR ha ritenuto prima facie che la disposizione attribuisca il diritto al ricongiungimento familiare esclusivamente al personale impiegato nelle amministrazioni pubbliche indicate dalla norma, coniuge convivente di soggetto in servizio permanente presso le Forze armate trasferito d'autorità; la censura è stata quindi ritenuta priva di fumus rispetto a una ricorrente anch'essa soggetta a trasferimento d'ufficio.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001

    È richiamato quale disposizione che individua le amministrazioni pubbliche rilevanti ai fini dell'art. 17 l. n. 266/1999.

  • art. 2 del provvedimento del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria dell'8 marzo 2023

    Il riferimento a tale disposizione nel rigetto dell'istanza di riesame è stato ritenuto prima facie inconferente, in relazione alla decorrenza successiva dell'incarico dirigenziale della ricorrente.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alle altre disposizioni in materia di protezione dei dati personali, quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati sanitari.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato quale disciplina nazionale dell'oscuramento dei dati personali nelle decisioni giudiziarie.

  • art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato per la protezione dei dati relativi alla salute e l'oscuramento disposto dalla Segreteria.

Massime di principio

  • I trasferimenti d'autorità del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, in quanto disposti prioritariamente nell'interesse dell'amministrazione, sono normalmente qualificabili come ordini caratterizzati da ampia discrezionalità; l'interesse del dipendente alla sede di servizio ha, di regola, rilievo di mero fatto e non impone una particolare motivazione né specifiche garanzie di partecipazione preventiva.
  • Quando il trasferimento d'autorità consegue al conferimento di un incarico dirigenziale ed è obiettivamente idoneo a incidere in modo significativo sull'unità familiare, l'amministrazione deve svolgere un'istruttoria e una motivazione effettive sulle concrete esigenze familiari dell'interessato, comprese quelle connesse allo stato di salute di un figlio minore, ponderandole con le esigenze organizzative e funzionali dell'amministrazione.
  • In presenza di un trasferimento d'autorità particolarmente impattante sulla situazione familiare e personale del dipendente, il mancato contraddittorio procedimentale può concorrere a determinare il deficit istruttorio e motivazionale dell'atto, rendendo necessaria la rinnovazione del procedimento con interlocuzione dell'interessato.
  • Il provvedimento di riesame deve confrontarsi con la situazione concreta e con la disciplina effettivamente applicabile; il richiamo a una disposizione inconferente rispetto alla decorrenza e alla natura dell'incarico ricoperto può evidenziare un vizio dell'istruttoria e della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimentoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentale

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