Cassazione Penale, Sentenza n. 17973/2026 del 19/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso e dall'appartenenza associativa. Il ricorrente deduceva: carenza e manifesta illogicità della motivazione sui gravi indizi; errata qualificazione del fatto (si sarebbe trattato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni); insufficienza degli elementi per ritenere il metodo mafioso e l'attualità del vincolo associativo; valorizzazione indebita dei precedenti penali passati; violazione delle regole sulla presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e difetto di proporzionalità della misura.
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine alla tentata estorsione, confrontandosi con le risultanze investigative (denunce della persona offesa, registrazione di un colloquio, messaggi WhatsApp, documento retrodatato con piano di ammortamento). Ha confermato che l'intervento di Capriati il 6 febbraio 2025, pur sintetico, si inseriva in un progetto intimidatorio concordato con il coimputato Morea e ha costituito concreto contributo causale all'azione estorsiva. Ha ritenuto altresì fondata la qualificazione dell'aggravante del metodo mafioso: l'uso della caratura criminale del soggetto (figlio di esponente del clan) ha amplificato l'intimidazione e posto la vittima in condizione di soggezione maggiore. In tema di misure cautelari, la Corte ha confermato che, sussistendo l'aggravante di stampo mafioso, opera la presunzione relativa di concrete esigenze cautelari (art. 275, comma 3 c.p.p.) e che la documentazione difensiva prodotta non ha superato tale presunzione. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Richiesta di trattazione orale non formulata: il procedimento si è svolto in contraddittorio scritto; norma richiamata per giustificare il rito cartolare.
Parametro per valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; la Cassazione limita il proprio sindacato alla verifica di violazioni di legge o di manifesta illogicità della motivazione, senza rimettere in discussione la ricostruzione fattuale del giudice del merito.
Disciplina dell'istituto del tentativo: utilizzata per ricondurre la condotta nell'ambito della tentata estorsione.
Norma sostanziale sull'estorsione: la Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari siano compatibili con la fattispecie di estorsione tentata.
Norma sull'esercizio arbitrario delle proprie ragioni; la Corte ha ritenuto che i fatti non rientrassero in questa fattispecie meno grave in ragione dell'insieme intimidatorio e dell'illegittimità della pretesa resa apparente da documentazione retrodatata.
Associazione di stampo mafioso: le condanne pregresse e l'esistenza del clan sono state valutate dal Tribunale come elemento che contribuisce a qualificare il metodo intimidatorio come mafioso.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari in presenza di fattispecie aggravate dal metodo mafioso: la Corte ha confermato che tale presunzione grava sul ricorrente che non ha fornito elementi idonei a superarla.
art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen.
Riferimento normativo richiamato come aggravante/elemento collegato alla contestazione e alla rilevanza di legami con la criminalità organizzata; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale sulla rilevanza di tale elemento.
art. 32 CCNL / disposizioni del CCNL Autotrasporto, spedizione merci e logistica
Norme contrattuali aziendali rilevate per valutare la esigibilità e i limiti del risarcimento richiesto al lavoratore; il Tribunale ha usato il CCNL per accertare l'illegittimità della pretesa vantata e la retrodatazione quale elemento sintomatico di ingiustizia della pretesa.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro un provvedimento cautelare è inammissibile se si limita a proporre una diversa lettura dei fatti: la Corte di legittimità verifica esclusivamente la presenza di violazioni di legge o di manifesta illogicità della motivazione.
- Per la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza il giudice può valorizzare l'insieme dichiarativo e i riscontri documentali (denunce, registrazioni, messaggi, documenti retrodatati) senza che ciò implichi una valutazione probatoria definitiva.
- La presenza di un 'metodo mafioso' può risultare anche da modalità intimidatorie che evocano la forza tipica dell'organizzazione (es. il richiamo alla caratura di un soggetto noto), e questa qualificazione rafforza la presunzione relativa di esigenze cautelari ex art. 275, comma 3 c.p.p.
- Precedenti condanne per associazione mafiosa e l'uso della reputazione criminale del soggetto possono rilevare ai fini della gravità indiziaria e dell'attualità del pericolo, salvo che il ricorrente non dimostri elementi concreti di dissociazione o di cessata pericolosità.
- Elementi come la retrodatazione di un documento contrattuale o la predisposizione di un piano di pagamento unilaterale possono essere interpretati come prova della consapevolezza dell'illegittimità della pretesa e quindi come indice di estorsione piuttosto che di legittima richiesta di risarcimento.
- Se la fattispecie è aggravata dal metodo mafioso, l'onere probatorio per superare la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari grava sul difensore: mere argomentazioni generiche o richiamo a provvedimenti passati che non evidenziano dissociazione attuale difficilmente sono sufficienti.
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