Cassazione Penale, Sentenza n. 3950/2022 del 04/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza del Tribunale di Terni che li aveva condannati per il reato previsto dagli artt. 110 c.p. e 44, comma 1, lett. a) d.P.R. n. 380/2001 (mancata esposizione del cartello di cantiere). Hanno dedotto: (1) violazione del divieto di ne bis in idem, perché avevano già pagato la sanzione amministrativa prevista dall'art. 141, comma 4, della L.R. Umbria n. 1/2015; (2) vizio di apprezzamento della prova e insufficienza degli indizi relativi all'"inizio dei lavori" (si lamenta che era solo presente materiale di risulta e lieve sbancamento); (3) errore nell'interpretazione delle prescrizioni (occorreva applicare il concetto di inizio lavori ex art. 15 DPR 380/2001 e giurisprudenza che esclude la mera esecuzione di sbancamenti come inizio effettivo); (4) omessa motivazione circa la possibile caduta o sparizione fortuita del cartello e mancata valutazione della testimonianza favorevole; (5) omissione nel valutare la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi quattro motivi come manifestamente infondati: ha ritenuto che non sussista ne bis in idem tra la sanzione amministrativa regionale e la sanzione penale, attesa la diversa finalità e la modesta entità della sanzione amministrativa (richiamando il criterio Engel e la giurisprudenza costituzionale e di legittimità). I profili probatori relativi all'effettivo "inizio dei lavori" sono stati ritenuti questioni di merito non sindacabili in sede di legittimità. Tuttavia il ricorso è stato accolto sul quinto motivo: il giudice di primo grado ha omesso di pronunciarsi sulla possibile applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). Perciò la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente a tale profilo e la Corte ha rinviato il procedimento al Tribunale di Terni in diversa composizione perché si pronunci specificamente sull'applicazione dell'art. 131-bis. Per il resto l'accertamento di responsabilità penale è stato ritenuto irrevocabile.
Norme richiamate
Norma sulla partecipazione al reato; applicata per riconoscere la responsabilità concorrente del proprietario/esecutore e del direttore dei lavori.
art. 44, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 380/2001
Norma che disciplina i reati edilizi contestati (esecuzione di lavori senza osservanza delle prescrizioni del permesso); utilizzata quale norma penale di riferimento per la mancata esposizione del cartello di cantiere secondo la prescrizione.
Norma richiamata in dottrina e giurisprudenza per la definizione dell'"inizio dei lavori"; la Corte di legittimità ha ritenuto però che l'accertamento di tali elementi sia di merito e non sindacabile in Cassazione.
art. 141, comma 4, Legge Regione Umbria n. 1 del 2015
Prevede la sanzione amministrativa per la mancata apposizione del cartello d'inizio lavori; la Corte ha ritenuto che tale sanzione amministrativa abbia natura differente (e di modesta entità) e non impedisca l'azione penale (nessun ne bis in idem).
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha rilevato che il giudice di primo grado non ha valutato la sua applicabilità e perciò ha annullato parzialmente la sentenza e ordinato il riesame su questo punto.
Sentenza Corte Costituzionale n. 447/1998
Richiamata per sostenere che finalità costituzionali di tutela possono essere perseguite anche con strumenti diversi dalla repressione penale, giustificando la coesistenza di sanzioni amministrative e penali.
Corte EDU, Engel c. Paesi Bassi (8 giugno 1976)
Principio usato per valutare se una sanzione amministrativa debba essere considerata sostanzialmente penale (criteri di qualificazione giuridica, natura e gravità della sanzione).
Massime di principio
- La coesistenza di sanzioni amministrative e penali per lo stesso fatto non determina automaticamente il divieto di ne bis in idem: occorre valutare natura, finalità e gravità della sanzione amministrativa (criteri Engel) e il contesto di coordinamento tra i procedimenti.
- Le questioni strettamente probatorie e di fatto (es. se vi sia stato l'effettivo "inizio dei lavori" o se il rilevamento fosse solo di sbancamento) sono di norma riservate al giudice di merito e difficilmente rivedibili in sede di legittimità salvo vizi logico-giuridici evidenti.
- La mera presenza di lavori di sbancamento o di materiale di risulta non è pacificamente equivalente, di per sé, all'"inizio dei lavori" ai fini edilizi: tale qualificazione richiede un esame concreto ed è materia di valutazione probatoria del giudice di merito.
- Il giudice è tenuto a valutare e motivare espressamente, se richiesta, l'applicabilità di istituti di favore come l'art. 131-bis c.p.; l'omissione su tale punto è vizio che può giustificare l'annullamento parziale e il rinvio.
- Se è dedotta la possibile causa inerente la scomparsa fortuita di un cartello o altra circostanza esimente/attenuante, il giudice deve prendere in considerazione e motivare la valutazione delle testimonianze e delle alternative fattuali presentate dalla difesa.
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