Cassazione Penale, Sentenza n. 21197/2023 del 18/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Gip del 13/09/2022 che aveva dichiarato inammissibili le loro istanze di revoca/integrazione relative all'ordinanza del 19/02/2022 (che disponeva il deposito del conto finale della gestione giudiziaria dei beni della Excelsior Srl e della documentazione giustificativa) e aveva altresì approvato il rendiconto presentato dall'amministratore giudiziario Gianvito Morelli. I ricorrenti chiedevano un termine più ampio per presentare osservazioni asserendo la mancanza di documentazione relativa alle gestioni precedenti (ad altri amministratori giudiziari) e deducevano, tra l'altro, l'incompatibilità del giudice ai sensi dell'art.34 c.p.p. perché lo stesso, in altra composizione, aveva precedentemente pronunciato una sentenza parziale nei loro confronti sugli stessi fatti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo (incompatibilità del giudice) ha ritenuto il motivo manifestamente inammissibile perché i ricorrenti non avevano proposto tempestiva ricusazione né dedotto la causa di incompatibilità nei termini di legge; la mancata astensione del giudice non comporta automaticamente nullità se la ricusazione non è stata tempestivamente proposta. Sul secondo motivo (mancanza di documentazione delle gestioni precedenti) la Corte ha ritenuto che l'oggetto del provvedimento impugnato fosse l'approvazione del conto finale relativo alla gestione di Morelli; il controllo ai sensi dell'art.43 del d.lgs. n.159/2011 è puntuale e riguarda le singole voci del rendiconto riferite al periodo gestito dall'amministratore che ha depositato il conto, per cui la mancanza di documentazione relativa a precedenti amministratori non inficia di regola l'approvazione del rendiconto del successore, salvo che chi contesta non allegi e motivi in modo specifico come quel materiale incida sulle singole poste contestate. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 34 codice di procedura penale (incompatibilità)
L'eventuale causa di incompatibilità non dichiarata dal giudice e non tempestivamente dedotta mediante ricusazione non determina automaticamente la nullità del provvedimento; la questione deve essere sollevata nei termini previsti dalla legge.
art. 37 codice di procedura penale (ricusazione)
La mancata proposizione della ricusazione nei termini impedisce di sollevare per la prima volta la questione in sede di legittimità; la Corte ha richiamato l'onere procedurale della tempestiva impugnazione dell'incompatibilità.
art. 178, comma 1, lett. a) codice di procedura penale (nullità)
La Corte ha ritenuto che la presunta incompatibilità del giudice non costituisce di per sé causa di nullità ai sensi di tale disposizione se non è stata tempestivamente dedotta.
art. 43, comma 4, d.lgs. n.159/2011
Il controllo del rendiconto dell'amministratore giudiziario è puntuale e riguarda le singole voci del conto (importi pagati e riscossi, descrizione dei cespiti e saldo). Non richiede di regola la ricostruzione storica delle gestioni precedenti per approvare o respingere il rendiconto presentato dal singolo amministratore, salvo specifica e motivata contestazione.
art. 35, comma 8, d.lgs. n.159/2011
Richiamato nella censura relativa alle funzioni del giudice delegato e all'esercizio dei poteri di controllo, la Corte ha comunque precisato che l'accertamento del rendiconto ha natura contabile e puntuale.
Ricorda i limiti delle responsabilità gestorie dell'amministratore soggette a verifica; la Corte ha sottolineato che il giudizio sul rendiconto non è strumento per sindacare genericamente l'operato complessivo dell'amministrazione giudiziaria al di fuori delle voci contabili depositate.
art. 24 Costituzione (diritto di difesa)
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la violazione del diritto di difesa per la mancanza di documentazione storica; la Corte ha ritenuto che il diritto di difesa non sia automaticamente leso dalla mancata produzione di documentazione relativa a gestioni precedenti quando il procedimento di verifica riguarda esclusivamente il rendiconto del singolo amministratore, salvo specifiche e concrete esigenze dimostrate.
art. 616 c.p.p. (ammende e sanzioni)
Base normativa per la condanna dei ricorrenti alle somme dovute alla Cassa delle ammende e per le spese processuali in caso di ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Per far valere una causa di incompatibilità del giudice è necessario proporre tempestiva ricusazione nei termini previsti (art.37 c.p.p.); altrimenti l'eccezione è normalmente inammissibile in sede di legittimità.
- Il giudizio di verifica del rendiconto dell'amministratore giudiziario ex art.43 d.lgs. n.159/2011 ha natura puntuale: riguarda le singole voci contabili del periodo gestito dall'amministratore che ha depositato il conto e non l'intera storia gestionale dell'impresa.
- La mera assenza di documentazione relativa a precedenti amministratori non annulla automaticamente l'approvazione del rendiconto di un successore; chi contesta deve dimostrare con specificità in che modo la mancanza incida sulle singole poste del conto approvato.
- Non è sufficiente ribadire in sede di legittimità argomenti già respinti dal Gip: questioni non tempestivamente e specificamente dedotte sono suscettibili di inammissibilità.
- In caso di ricorso infondato o inammissibile la parte soccombente può essere condannata non solo alle spese processuali ma anche a sanzioni economiche (es. somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.).
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