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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07016/2026 del 20/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la decisione di merito. Dal testo emerge che i motivi di impugnazione riguardavano, in sostanza, la valutazione della sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità prevista dall'art. 80, comma 2, del testo unico stupefacenti, nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva però che le censure erano meramente riproduttive di doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito, e quindi non proponibili in sede di legittimità perché dirette a ottenere una nuova valutazione del merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che i motivi non fossero consentiti in sede di legittimità perché sostanzialmente reiterativi di contestazioni di merito già vagliate con motivazione congrua, coerente e immune da vizi logici evidenti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 80, comma 2, D.P.R. 309/1990

    aggravante dell'ingente quantità

    L'aggravante dell'ingente quantità era stata ritenuta sussistente dai giudici di merito; la Cassazione non entra nel merito della sua configurabilità, limitandosi a rilevare che la censura difensiva era una mera riproposizione di profili già valutati e disattesi.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili motivi di ricorso che si risolvano nella mera riproposizione di censure di merito già esaminate e disattese dai giudici di appello, quando la motivazione impugnata sia congrua, coerente e priva di manifeste illogicità.
  • La Corte di cassazione non può essere investita di una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o di un diverso apprezzamento delle circostanze già scrutinato dai giudici di merito.
  • Il diniego delle attenuanti generiche e il riconoscimento di aggravanti sono censurabili in cassazione solo se la motivazione del giudice di merito presenti specifici vizi di legittimità; non basta contrapporre una diversa lettura dei fatti.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le statuizioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccio
RamiReati tributari
SottomaterieLieve entità

Testo integrale

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