Cassazione Penale, Sentenza n. 32255/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello che, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero e rigettando il proprio, aveva applicato la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente dopo la condanna per lesioni personali stradali gravi (art. 590‑bis c.p.). Il ricorso per cassazione articolava quattro motivi, con il motivo principale ritenuto fondato che denunciava errore in procedendo: la Corte d'appello avrebbe omesso di considerare le conclusioni scritte depositate dalla difesa tramite PEC nei termini previsti, nel procedimento in camera di consiglio celebrato per via cartolare in applicazione delle norme emergenziali Covid-19, determinando una nullità ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso: la mancata valutazione da parte della Corte territoriale delle conclusioni difensive tempestivamente depositate tramite PEC integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., poiché le conclusioni scritte previste dall'art. 23/23-bis d.l. 28 ottobre 2020 n.137 costituiscono partecipazione attiva e cosciente dell'imputato al processo. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Brescia. Le altre censure sono state assorbite dalla decisione sul vizio procedurale.
Norme richiamate
Norma che disciplina il reato di lesioni personali stradali gravi; è il titolo di reato per cui l'imputata era stata condannata in primo grado.
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
La Corte ha qualificato la mancata considerazione delle conclusioni difensive come nullità generale a regime intermedio riconducibile a questa disposizione.
art. 23, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma emergenziale richiamata che disciplina modalità processuali e strumenti (ex d.l. emergenziale); la Procura generale l'ha invocata nel contesto delle regole Covid per il giudizio cartolare.
art. 23‑bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Prevede la facoltà del difensore di depositare conclusioni scritte entro il quinto giorno precedente l'udienza; la Corte ha interpretato tale facoltà come elemento di partecipazione attiva che, se esercitata tempestivamente e documentata tramite PEC, deve essere valutata dal giudice.
Regola il procedimento in camera di consiglio; è il rito nel quale si è svolto il giudizio cartolare e in cui si poneva il problema della valutazione delle conclusioni inviate via PEC.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale citata in relazione ai limiti di articolazione dei motivi nel ricorso per cassazione; è richiamata per la forma del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio cartolare (camera di consiglio) instaurato con le norme emergenziali Covid-19, le conclusioni scritte depositate tempestivamente via PEC dal difensore costituiscono esercizio della partecipazione attiva dell'imputato e devono essere effettivamente valutate dal giudice; la mancata valutazione integra un vizio di nullità ai sensi dell'art. 178, lett. c).
- La facoltà normativa di "poter presentare" conclusioni scritte entro il termine ordinatorio non è meramente formale: se il difensore esercita tale facoltà nei termini e ne conserva prova (conservazione/attestazione PEC), il giudice è obbligato a prenderle in considerazione o a motivare il motivo per cui non lo fa.
- Se la Corte territoriale modifica la sanzione accessoria (es. revoca della patente) in sede d'appello in modo non coerente con le conclusioni delle parti (o senza valutare atti difensivi rilevanti), tale omissione può costituire motivo di annullamento se incide sui diritti di difesa.
- Per il difensore: conservare e rendere facilmente verificabile la prova dell'invio e della ricezione della PEC (ricevute, ricevute di avvenuta consegna, copia con data/ora) e chiederne espresso riscontro nei verbali o negli atti è fondamentale per far valere la tempestività degli atti nel giudizio cartolare.
- Per il giudice d'appello: prima di decidere in camera di consiglio su questioni decise con deposito di atti a mezzo PEC, è necessario verificare formalmente l'esistenza e la valutazione di tali atti; l'omessa verifica può determinare l'annullamento e il rinvio del provvedimento.
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