Cassazione Penale, Sentenza n. 9551/2022 del 21/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano il decreto di prevenzione che aveva confermato la confisca di ingenti rapporti finanziari riferiti a DONCIGLIO e CAPALDO, deducendo un unico motivo: violazione di legge (art. 606 co.1 lett. b) e c) c.p.p. e art. 24 d.lgs. n.159/2011) per carenza o apparenza della motivazione. La difesa sosteneva che le somme erano il reimpiego di proventi leciti derivanti dall'attività imprenditoriale della società R.D. costruzioni s.r.l. (ricavi documentati dai bilanci e da consulenze), e che l'uso di risorse societarie per investimenti personali costituiva una gestione "utilitaristica" e non un provento illecito; chiedevano la restituzione di somme e del conto corrente intestato a CAPALDO.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che il ricorso avesse contestato essenzialmente il merito della motivazione, mentre il sindacato in Cassazione contro decreti di prevenzione è limitato a questioni di legge; la motivazione del decreto impugnato non è risultata inesistente o meramente apparente. La Corte ha poi confermato i rilievi sulla posizione di DONCIGLIO, fondati anche su una sentenza penale definitiva che ne accerta l'appartenenza e il ruolo nel clan, e ha ritenuto congrua la qualificazione come proventi non leciti dei beni e delle somme delle società funzionali al clan. Ha inoltre rilevato la mancanza di interesse attuale di CAPALDO per alcune richieste già soddisfatte (restituzione del conto). Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 10 co. 3 d.lgs. n. 159/2011
Il ricorso per cassazione avverso un decreto di prevenzione è ammesso soltanto per violazione di legge; il controllo sulla motivazione in sede di legittimità è limitato salvo che la motivazione sia inesistente o meramente apparente.
art. 606 co. 1 lett. b) e lett. c) c.p.p.
Norme richiamate come criteri di ammissibilità e motivi di ricorso per cassazione; i ricorrenti hanno invocato violazione di legge in relazione a queste disposizioni ma la Corte ha ritenuto che le censure riguardassero soprattutto il merito della motivazione.
Richiamato in sede di motivazione come norma del decreto di prevenzione; interpretazione nel caso: applicazione delle norme antimafia alla confisca dei beni ritenuti riconducibili ad attività illecite o funzionali a organizzazioni mafiose.
artt. 7 co. 1 e 10 co. 2 d.lgs. n. 159/2011
Richiamati in combinato con l'art. 125 co. 3 c.p.p. per sottolineare l'obbligo del giudice di motivare compiutamente i provvedimenti di prevenzione; nel caso la motivazione è stata ritenuta adeguata.
art. 125 co. 3 cod. proc. pen.
Norma sul dovere di motivazione dei provvedimenti: la Corte ha ritenuto adempiuto l'obbligo argomentativo nei punti decisivi.
art. 12-sexies d.l. n. 306/1992
Norma richiamata in tema di confisca per sproporzione tra redditi dichiarati e disponibilità: la Corte ha confermato l'utilizzo di questo parametro per motivare la confisca dei beni e rapporti finanziari.
Consente la condanna al pagamento di somme a titolo di ammenda per condotte processuali colpose; applicata per il versamento di euro 3.000 ciascuno per l'inammissibilità dei ricorsi.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso un decreto di prevenzione è ammissibile solo per violazione di legge: le contestazioni meramente critiche della motivazione non sono ammesse, salvo che la motivazione sia inesistente o meramente apparente.
- Se esiste una pronuncia penale definitiva che collega una persona a un'organizzazione mafiosa e ne confisca società o beni, la presunzione di illiceità dei proventi aziendali è rafforzata; i profitti della società funzionale al clan non si considerano leciti semplicemente per l'esistenza di bilanci o ricavi dichiarati.
- Una spiegazione alternativa dell'origine lecita delle somme (p.es. gestione "utilitaristica" o temporanei investimenti aziendali) deve essere provata con riscontri concreti e non può basarsi su mere asserzioni o ricostruzioni indimostrate.
- L'obbligo del giudice di motivare i provvedimenti di prevenzione è stringente: l'assenza totale di confronto con elementi potenzialmente decisivi rende la motivazione inesistente; però una motivazione articolata e coerente con precedenti accertamenti giudiziari è difficilmente sindacabile in Cassazione.
- Per ottenere ristoro di somme sequestrate è necessario dimostrare, con prove concrete, l'origine lecita dei fondi; il semplice richiamo a bilanci societari o a una gestione aziendale anomala non basta se esistono accertamenti di sproporzione e collegamenti con attività illecite.
- L'interesse ad impugnare è valutato concretamente: richieste già soddisfatte o prive di rilevanza personale possono rendere il ricorso inammissibile per carenza di interesse.
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