Cassazione Penale, Ordinanza n. 07936/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi proposti nell'interesse dell'imputato. In conseguenza dell'inammissibilità ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto due ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato in relazione a fatti di stupefacenti. Con il primo ricorso si deduceva, in sostanza, che la condotta integrasse una connivenza non punibile e non già una partecipazione penalmente rilevante, oltre alla mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90. Con il secondo ricorso si insisteva sul mancato riconoscimento della connivenza non punibile o, in subordine, del favoreggiamento personale; sulla mancata applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, anche alla luce del diverso trattamento riservato a un coimputato giudicato per gli stessi fatti; sull'applicazione della recidiva; sul diniego delle attenuanti generiche; e sull'irrogazione del minimo della pena. La Corte ha ritenuto che tutte le doglianze mirassero a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa lettura dei fatti, attività precluse al giudizio di legittimità, e che riproponessero censure già esaminate e disattese con motivazione corretta dal giudice di merito.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90
la difesa invocava la qualificazione del fatto di lieve entità in materia di stupefacenti; la Corte non entra nel merito perché reputa le censure una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove.
all'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili censure che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, chiedano una rivalutazione del compendio probatorio o una diversa lettura dei fatti rispetto a quella già compiuta dal giudice di merito.
- È inammissibile il ricorso che si limiti a riprodurre doglianze già esaminate e disattese in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La diversa qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, quando prospettata in sede di legittimità attraverso una diversa lettura delle prove, non può essere scrutinata dalla Corte di cassazione se richiede apprezzamenti di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le statuizioni accessorie previste dall'art. 616 c.p.p., incluso il pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 27 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07722/2026 del 27/02/2026
- ordinanza_penale · 27 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07736/2026 del 27/02/2026
- ordinanza_penale · 27 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07738/2026 del 27/02/2026
- ordinanza_penale · 27 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07739/2026 del 27/02/2026
- ordinanza_penale · 27 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07741/2026 del 27/02/2026
- ordinanza_penale · 27 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07742/2026 del 27/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →