Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27021/2026 del 16/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (agente della riscossione)

La controversia

La Cassa aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per euro 24.819,52, quale residuo che assumeva non riversato dall’allora concessionario della riscossione per la provincia di Pesaro, oltre interessi di mora e spese di giustizia. Il credito riguardava contributi previdenziali degli avvocati iscritti, riferiti ai ruoli suppletivi del 1998 (euro 181.503,59 spettanti alla Cassa, dei quali euro 108.975,48 effettivamente riversati) e ai ruoli principali del 1999 (euro 508.802,98 spettanti, dei quali euro 493.317,43 riversati). Il concessionario aveva proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 22700/2010, richiesto il 9 luglio 2010. Il Tribunale di Roma aveva deciso in senso favorevole alla Cassa; la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 5313/2021, depositata il 19 luglio 2021, aveva riformato la decisione e ritenuto infondata la pretesa creditoria, applicando ai ruoli la disciplina di discarico e annullamento prevista dalla legge n. 228/2012 e dalla normativa successiva. La Cassa aveva proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Il testo non ne riporta il contenuto specifico; dà conto delle questioni concernenti l’applicabilità della disciplina ai ruoli della Cassa e gli effetti del discarico automatico. Prima della camera di consiglio del 10 settembre 2026, dopo la sentenza delle Sezioni Unite n. 31908/2025, la Cassa ha depositato rinuncia al ricorso, controfirmata dal difensore della controricorrente.

La decisione

La Corte non ha deciso nel merito i tre motivi di ricorso: la rinuncia rituale della ricorrente ha determinato l’estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Ha disposto l’integrale compensazione delle spese, in considerazione dell’accordo delle parti e della complessità delle questioni, interessate da una disciplina sopravvenuta e risolte dalle Sezioni Unite durante il giudizio. Ha inoltre precisato che la rinuncia al ricorso per cassazione non rientra nei casi tipici di applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Non è stato disposto il pagamento dell’ulteriore contributo.

Norme richiamate

  • artt. 390 e 391 c.p.c.

    La rituale rinuncia al ricorso determina l'estinzione del processo (artt. 390 e 391, c.p.c.).

    La rinuncia rituale al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    L'accordo delle parti (art. 391, comma 4, c.p.c.), oltre che la complessità delle questioni dibattute, soggette alla disciplina sopravvenuta nel 2013 e da ultimo risolte dalle Sezioni Unite con sentenza emessa in pendenza del presente giudizio, comporta la compensazione delle spese processuali.

    Nel caso concreto, l’accordo delle parti e la complessità delle questioni hanno giustificato la compensazione integrale delle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La rinuncia al ricorso per cassazione è fuori del campo di applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dallo art. 1, comma 17, l. n. 228/2012, poiché non rientra tra i casi tipici previsti dalla disciplina sul c.d. raddoppio del contributo unificato, insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

    Il raddoppio del contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, non essendo questa compresa nei casi tipici previsti dalla disposizione, che non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

Massime di principio

  • La rinuncia rituale al ricorso per cassazione determina l’estinzione del processo.
  • La rinuncia al ricorso per cassazione non comporta il raddoppio del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché tale conseguenza è circoscritta ai casi tipici previsti dalla norma e non può essere estesa in via analogica.
  • L’accordo delle parti e la complessità delle questioni controverse possono giustificare la compensazione integrale delle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.