Cassazione Civile, Ordinanza n. 19516/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione dell'INPS al mancato inserimento al passivo fallimentare di crediti previdenziali, indicati come superiori a 3 milioni di euro e risultanti da verbale ispettivo. Il giudice delegato aveva escluso il credito ritenendo che fosse già stato negato nella verifica tempestiva ex art. 95 l. fall. e che non potesse essere riproposto con insinuazione tardiva. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione ritenendo che l'esclusione originaria avesse prodotto un giudicato endofallimentare sostanziale, non più superabile in assenza di tempestiva opposizione. In Cassazione l'INPS ha proposto un unico motivo, denunciando la violazione dell'art. 93 l. fall. e contestando, in sostanza, la portata ostativa attribuita alla precedente esclusione del credito in sede di verifica dello stato passivo.
La decisione
Il giudizio di cassazione è stato dichiarato estinto perché l'INPS ha rinunciato al ricorso e la rinuncia è stata espressamente accettata dal fallimento controricorrente. La Corte ha preso atto dell'accordo delle parti anche sulla compensazione integrale delle spese e ha escluso la condanna alle spese. Ha inoltre precisato che, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, non trova applicazione l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, norma ritenuta applicabile solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
Richiamato come norma che disciplina la verifica tempestiva del passivo e che, nel provvedimento impugnato, era stata posta a base dell'esclusione del credito.
È la norma indicata come violata dall'INPS nel ricorso per cassazione, a sostegno della censura contro la non ammissione del credito in insinuazione tardiva.
La rinuncia al ricorso, espressamente accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio; l'adesione della controparte esime dalla condanna alle spese, che risultano regolate per compensazione tra le parti.
Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio e la riserva del deposito dell'ordinanza.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte afferma che l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la disposizione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità ed è di stretta interpretazione.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
È indicata come fonte che ha introdotto il comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
- L'accettazione della rinuncia da parte del resistente consente di evitare una pronuncia di condanna alle spese, specie quando le parti abbiano concordato la compensazione.
- L'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma è eccezionale e di stretta interpretazione e riguarda solo rigetto, inammissibilità e improcedibilità dell'impugnazione.
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