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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26229/2024 del 07/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di canoni di locazione scaduti e non corrisposti. L'ingiunto propose opposizione, respinta dal giudice di pace. In appello, il tribunale dichiarò il gravame improcedibile perché l'appellante si era costituito oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 348 c.p.c. Il soccombente impugnò in cassazione deducendo, in sintesi, che il ritardo nel deposito/iscrizione a ruolo non avrebbe dovuto incidere sulla procedibilità, poiché l'appellato si era comunque costituito e aveva difeso compiutamente nel merito. La Corte rilevò però d'ufficio un ulteriore profilo di improcedibilità: la copia del provvedimento impugnato era stata depositata oltre il termine di cui all'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., sicché il ricorso risultava improcedibile. La Corte aggiunse, ad abundantiam, che il motivo sarebbe comunque stato infondato, perché la tardiva costituzione dell'appellante in appello determina ope legis l'improcedibilità del gravame, indipendentemente dalla condotta dell'appellato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha ritenuto decisivo il mancato deposito tempestivo della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., osservando che tale onere è finalizzato a consentire il controllo immediato della tempestività del ricorso e della sua procedibilità. Ha richiamato la giurisprudenza consolidata che ammette deroghe solo in casi specifici non ricorrenti. In via ulteriore, ha osservato che comunque l'appello era stato correttamente dichiarato improcedibile per tardiva costituzione dell'appellante, a prescindere dalla difesa svolta dall'appellato. Non sono state liquidate spese per mancata difesa dell'intimato; è stato disposto l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 348 c.p.c.

    la costituzione dell'appellante oltre il termine comporta l'improcedibilità del gravame, indipendentemente dalla costituzione o difesa dell'appellato

  • art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.

    entro 20 giorni dalla notifica del ricorso

    il deposito della copia della sentenza impugnata deve avvenire nel termine previsto, perché la Corte possa verificare immediatamente la procedibilità del ricorso; il deposito tardivo determina improcedibilità

  • art. 370 c.p.c.

    la produzione della relata di notifica da parte del controricorrente entro il termine di costituzione può sanare, in casi specifici, la mancata tempestiva produzione da parte del ricorrente

  • art. 6, par. 1, CEDU

    l'onere di deposito tempestivo della sentenza impugnata è ritenuto compatibile con il diritto di accesso a un tribunale, poiché persegue fini legittimi di certezza del diritto e corretta amministrazione della giustizia

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di declaratoria di improcedibilità sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il deposito della sentenza impugnata entro il termine di legge è un onere processuale autonomo e rigoroso: il suo mancato rispetto comporta l'improcedibilità del ricorso, anche se il fascicolo consente comunque di conoscere il contenuto della decisione impugnata.
  • La ratio dell'art. 369 c.p.c. è consentire alla Corte di verificare subito la tempestività e la procedibilità del ricorso senza ulteriori accertamenti; per questo il deposito tardivo non è di regola sanabile, salvo le limitate eccezioni elaborate dalla giurisprudenza.
  • Nell'appello, la tardiva costituzione dell'appellante determina improcedibilità ope legis del gravame e tale effetto non è escluso dal fatto che l'appellato si sia costituito e abbia discusso il merito.
  • Le regole processuali che impongono termini rigorosi di deposito e costituzione sono compatibili con l'art. 6 CEDU quando perseguono finalità di certezza del diritto e di buona amministrazione della giustizia e non appaiono sproporzionate.
  • Le eccezioni alla sanzione dell'improcedibilità per mancato deposito tempestivo della sentenza impugnata sono tassative e riguardano soltanto i casi in cui la relata di notifica risulti già nel fascicolo d'ufficio richiesto o sia prodotta dal controricorrente nei termini di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLocazione abitativa
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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