Cassazione Penale, Sentenza n. 664/2022 del 12/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Generale deduceva plurime violazioni di legge e vizi di motivazione, censurando la decisione di merito per avere erroneamente escluso il dolo eventuale e riqualificato il fatto in omicidio colposo con previsione dell'evento; sosteneva che indicatori quali la micidialità delle armi, la ripetizione dei colpi e la perizia degli agenti avrebbero dovuto portare a ritenere il dolo eventuale. I ricorrenti Mainardi e Bergamaschi contestavano invece l'attribuzione del colpo mortale (per Mainardi), la ricostruzione della cooperazione colposa (art.113 c.p.) e la valutazione degli indizi (art.192 c.p.p.), denunciando vizi nella valutazione probatoria, nella qualificazione giuridica delle condotte e nella mancata acquisizione/riassunzione di dichiarazioni.
La decisione
Tutti i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Il ricorso del Procuratore Generale è stato ritenuto inammissibile sia per limiti di ammissibilità in Cassazione sulla critica della valutazione probatoria (richiamo agli artt. 606 e 192 c.p.p.) sia per genericità e manifesta infondatezza di molte censure. Anche i ricorsi presentati da Mainardi e Bergamaschi sono stati dichiarati inammissibili; la Corte ha confermato i principi applicati dal giudice del rinvio: il fatto è stato riqualificato in omicidio colposo con previsione dell'evento (art. 589 c.p.), ma la relativa fattispecie si è estinta per prescrizione (pertanto non è stato disposto ulteriore procedimento penale per il capo riqualificato). I ricorrenti Mainardi e Bergamaschi sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 (il testo è troncato nella parte finale della sentenza riportata).
Norme richiamate
Applicato per configurare la cooperazione nel delitto colposo: non è richiesta la consapevolezza della natura colposa dell'altrui condotta ma la coscienza della partecipazione al medesimo rischio/attività; rilevante l'«interazione funzionale" e l'obbligo di vigilanza (es. capo-pattuglia).
Norma sull'omicidio colposo; la Corte ha riqualificato il fatto in omicidio colposo con previsione dell'evento ritenendo non acquisito il dolo eventuale oltre ogni ragionevole dubbio.
Richiamato nel contrappunto tra omicidio doloso e le altre fattispecie; la Corte ha escluso la sussistenza del dolo intenzionale o del dolo alternativo.
Invocato dalle parti in relazione ai criteri di valutazione degli elementi indiziari; la Corte di legittimità ha confermato che molte doglianze sulla valutazione della prova sono inammissibili o generiche e che la motivazione del giudice del merito è compatibile con i criteri dell'art.192.
art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.
Richiamato in tema di riassunzione di dichiarazioni quando si procede in pejus: la Corte ha ritenuto non obbligatoria la rinnovazione dell'istruttoria perché alcuni accertamenti erano già coperti da giudicato e gli elementi necessari risultavano già acquisiti.
art. 195, comma 7 cod. proc. pen.
Trattato in relazione all'utilizzabilità di dichiarazioni de relato; la Corte ha ritenuto che la testimonianza di relato fosse utilizzabile perché il teste diretto risultava identificabile e gli elementi erano stati valutati complessivamente.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Riferimento ai limiti dell'impugnazione per vizio di motivazione in Cassazione: molte censure sulla valutazione della prova sono state dichiarate inammissibili per superamento dei limiti di cui a questa norma.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U. n. 38343/2014, Espenhahn)
Fornisce i criteri/indicatori per l'accertamento del dolo eventuale (catalogo aperto); la Corte ha applicato il principio secondo cui, in caso di insorgenza di dubbi probatori non risolti, si preferisce la qualificazione colposa (principio di favore per l'imputato).
Massime di principio
- In tema di dolo eventuale, gli "indicatori" (es. perizia dell'agente, micidialità dell'arma, ripetizione dei colpi, contesto, comportamento successivo) sono orientativi e non esaustivi: se la valutazione complessiva non consente di escludere il dubbio oltre ogni ragionevole dubbio, va data la preferenza alla qualificazione colposa più lieve.
- La cooperazione nel delitto colposo ex art.113 c.p. può essere riconosciuta anche in assenza di comportamento simultaneo, quando sussista una "interazione funzionale" e una consapevolezza reciproca della convergenza delle condotte (es. ruoli organizzativi e obblighi di vigilanza nella pattuglia).
- La Corte di Cassazione è molto restrittiva nel riesame della valutazione della prova: molte censure sulla motivazione e sulla valutazione indiziaria sono inammissibili in questa sede (limiti di cui all'art.606 c.1 lett. e) e ricorso sul tema dell'art.192 c.p.p.).
- Le dichiarazioni di terzi de relato possono essere utilizzate se il teste diretto è identificabile e se, nel complesso, gli indizi convergono a formare prova logica: l'apprezzamento unitario degli indizi può sopperire all'assenza di prova diretta, purché la metodologia sia esplicitata.
- Se in sede di rinvio la sentenza di merito dichiara l'estinzione del reato per prescrizione, il sindacato di legittimità su fatti probatori che non assumono valore "ictu oculi" diventa limitato; talune questioni civili potrebbero richiedere separato esame alla luce del diritto vivente (Sez. U. Negri/Tettamanti).
- Chi impugna per cassazione per vizi di valutazione degli elementi probatori deve evitare censure generiche: occorre indicare atti, elementi specifici, e spiegare come essi inficino la tenuta logica della motivazione.
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