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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15898/2023 del 06/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce dal mancato pagamento del residuo compenso per attività di progettazione e direzione lavori relative a un complesso residenziale. Il tribunale aveva condannato la società committente al pagamento di Euro 72.000 e aveva dichiarato inefficaci ex art. 2901 c.c. due compravendite immobiliari poste in essere dalla società, una in favore di una società di cui il liquidatore era amministratore e l’altra in favore del medesimo liquidatore personalmente. In appello la società e il liquidatore contestavano, da un lato, la mancata riduzione del credito dei professionisti per asserito controcredito risarcitorio derivante da parziale inadempimento del mandato per non conformità acustica delle unità progettate; dall’altro lato, sostenevano che le vendite fossero atti dovuti, perché finalizzati a reperire liquidità per pagare debiti già scaduti o in scadenza, e quindi sottratti a revocatoria ai sensi dell’art. 2901, comma 3, c.c. In cassazione articolavano sette motivi: nullità della motivazione sulla scelta costruttiva dell’unico muro divisorio; nullità o omesso esame sulla strumentalità necessaria delle vendite; violazione dell’art. 2901, comma 3, c.c.; omessa considerazione dell’eccezione di esenzione; contraddittorietà e inesistenza della motivazione soprattutto quanto alla revoca di entrambe le vendite, nonostante l’importo del credito fosse modesto rispetto al valore dei beni alienati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha accolto il sesto e il settimo motivo, e ha dichiarato assorbiti gli altri. Ha ritenuto viziata la motivazione della Corte d'appello nella parte in cui aveva escluso la strumentalità necessaria delle vendite pur dando atto che la società era priva della liquidità per pagare i debiti scaduti, e nella parte in cui aveva revocato entrambe le compravendite senza valutare se la reintegrazione della garanzia patrimoniale dei creditori potesse essere ottenuta con la revoca di una sola delle due. Ne è seguita la cassazione con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    la censura di nullità per motivazione apparente non può tradursi in una richiesta di riesame del fatto accertato dal giudice di merito

  • art. 360 comma 5 n. 5 c.p.c.

    il vizio di omesso esame non è deducibile in presenza di doppia conforme sull'accertamento di fatto

  • art. 348-ter comma 5 c.p.c.

    in caso di doppia conforme l'accertamento di fatto del giudice d'appello si salda con quello di primo grado, limitando il sindacato di legittimità

  • art. 2901 c.c.

    l'azione revocatoria richiede la lesione della garanzia patrimoniale e l'atto può essere escluso da revoca se sussiste la strumentalità necessaria all'adempimento di debiti scaduti

  • art. 2901, comma 3, c.c.

    gli atti compiuti per soddisfare un debito scaduto possono essere sottratti alla revocatoria se vi è nesso di strumentalità necessaria con il pagamento

Massime di principio

  • La deduzione di nullità della sentenza per motivazione apparente non è ammissibile quando, sotto la veste formale del vizio processuale, mira in realtà a contestare l'accertamento di merito fondato sulle prove raccolte.
  • In presenza di doppia conforme, il sindacato di legittimità sull'accertamento di fatto è ulteriormente ristretto e non può essere riaperto attraverso la denuncia del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • In materia di revocatoria ordinaria, il giudice deve verificare in concreto se l'atto dispositivo sia realmente lesivo della garanzia patrimoniale e se, per gli atti asseritamente dovuti, sussista un nesso di strumentalità necessaria rispetto al pagamento di debiti scaduti.
  • Quando vengono impugnati più atti dispositivi e il credito da tutelare è di importo modesto rispetto al valore dei beni alienati, il giudice deve valutare se la tutela del creditore possa essere soddisfatta con la revoca di uno solo degli atti, evitando una declaratoria estesa oltre il necessario.
  • Una motivazione è apparente o contraddittoria se, da un lato, afferma l'esigenza di reperire liquidità per pagare debiti scaduti e, dall'altro, nega la strumentalità delle vendite senza spiegare perché almeno una di esse non fosse sufficiente a tale scopo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

Testo integrale

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