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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35639/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per il reato previsto dall'art. 316-ter c.p. (con assorbimento dell'art. 483 c.p.) per aver ottenuto assegni sociali mediante false attestazioni di residenza. I motivi di ricorso ricomprendono: (1) vizio di calcolo della prescrizione (art. 159 c.p.), con contestazione di singoli periodi di sospensione; (2) nullità per mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare agli imputati residenti all'estero (art. 169 c.p.p.) e illegittimità della notifica al difensore; (3) carenza di motivazione e travisamento sulla mancanza dell'elemento psicologico (errore sulla residenza abituale e buona fede); (4) omissione della Corte d'appello di pronunciarsi sulla richiesta di riapertura dell'istruttoria ex art. 603 c.p.p. per acquisire documentazione INPS/Agenzia Entrate; (5) presunti errori materiali nella sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In motivazione: il primo motivo è stato ritenuto infondato in quanto, pur essendosi verificata la prescrizione del reato, questa è sopravvenuta in epoca successiva alla sentenza impugnata (termine di prescrizione spirato il 1 marzo 2022) e le sospensioni computate dagli atti (882 giorni) sono state correttamente rilevate; il secondo motivo è manifestamente infondato perché la notifica al difensore è risultata legittima alla luce dell'elezione di domicilio e delle regole sull'elezione del domicilio in Italia; i motivi relativi al dolo e alla riapertura dell'istruttoria sono inammissibili perché implicherebbero una rivalutazione del merito e la prova richiesta non era decisiva né adeguatamente proposta in appello; il motivo sugli errori materiali è infondato e non determinativo di nullità. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, la sentenza di merito resta confermata, e i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende una somma equitativa di Euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 316-ter cod. pen.

    Delitto contestato (obbligatorio indicare l'illecito relativo all'ottenimento indebito di erogazioni pubbliche); la Corte conferma la configurabilità del reato sulla base delle prove di rendimento della residenza estera e delle false attestazioni.

  • art. 483 cod. pen.

    Falso ideologico attestato come assorbito nell'art. 316-ter nella ricostruzione del fatto; rilevato come elemento strumentale all'illecito principale.

  • art. 3, legge 8 agosto 1995, n. 335

    legge 8 agosto 1995, n. 335

    Norma che disciplina l'assegno sociale; la Corte osserva che il requisito della residenza è rilevante per il beneficio, ma questioni interpretative sulla modulistica non escludono il dolo penale se la prova dimostra la non residenza.

  • art. 159 cod. pen.

    Norma sulla decorrenza e sospensione dei termini di prescrizione; la Corte conferma il calcolo operato dai giudici di merito, inclusi i periodi di sospensione legati all'astensione del difensore e ai rinvii richiesti dalla difesa.

  • art. 163 cod. pen.

    Riferimento al beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in passato; citato nel quadro delle statuizioni penali rese.

  • art. 157 e art. 160 cod. pen.

    Richiamati per la determinazione della durata ordinaria della prescrizione in rapporto alla pena ed agli atti interruttivi; applicati per calcolare il termine estintivo.

  • art. 169 cod. proc. pen.

    Regola sulla notifica agli imputati nel domicilio eletto; la Corte osserva che l'elezione di domicilio deve essere in Italia e che, essendo stato in concreto eletto il domicilio all'estero e poi la notifica eseguita al difensore, non sussiste la nullità dedotta.

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Consente notifiche al difensore; la Corte ritiene legittimo l'uso di tale modalità nella fattispecie, data la situazione documentata dell'elezione di domicilio.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; la Corte ritiene inammissibile la richiesta perché non proposta nei termini e/o priva di carattere decisivo rispetto al quadro probatorio.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma sulle cause di estinzione del reato: la Corte ricorda che l'inammissibilità del ricorso può precludere la rilevazione d'ufficio di cause di non punibilità se l'impugnazione non è valida o non è stata proposta nei termini processuali.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e alle somme in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità; applicata per irrogare Euro 3.000,00.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Censura possibile per illogicità manifesta della motivazione; la Corte verifica che nelle sentenze di merito non vi sia illogicità ictu oculi e ritiene la motivazione adeguata.

Massime di principio

  • In reati a consumazione protratta la data del 'commesso reato' si fa risalire all'ultima riscossione; se l'atto imputativo non specifica il giorno si applica il criterio di maggior favore al reo (mese/anno).
  • Le sospensioni dei termini di prescrizione determinate dall'adesione del difensore ad astensioni o manifestazioni della categoria e i rinvii richiesti dalla difesa possono essere computate e incidere sul calcolo della prescrizione; il limite dei 60 giorni dell'art.159, comma 1, n.3, non si applica quando il differimento è dovuto all'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero della categoria o a richiesta della difesa.
  • Le notifiche di atti processuali agli imputati residenti all'estero richiedono attenzione formale: l'elezione di domicilio in Italia è presupposto per talune notifiche; in mancanza la notifica al difensore può risultare valida se conforme alle norme (art.161 c.p.p.).
  • In cassazione è vietato il libero sindacato di merito: le doglianze che implicano una rivalutazione delle prove o della credibilità delle fonti sono inammissibili, salvo vizi di motivazione manifesti e determinanti.
  • Le richieste di acquisizione documentale o di riapertura istruttoria in sede di appello devono essere rilevanti, decisive per il quadro probatorio e adeguatamente proposte in appello; altrimenti possono essere respinte come non decisive o inammissibili.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare l'impossibilità per la Corte di cassazione di rilevare d'ufficio cause di estinzione del reato (es. prescrizione intervenuta prima della sentenza impugnata) se tali questioni non sono state correttamente dedotte nelle sedi precedenti.

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