Cassazione Civile, Ordinanza n. 36681/2022 del 14/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
I ricorrenti hanno proposto revocazione avverso un'ordinanza della Corte di cassazione che aveva rigettato il loro precedente ricorso contro la sentenza d'appello, la quale aveva confermato la risoluzione di un contratto preliminare di compravendita immobiliare. Nei giudizi di merito era stato accertato l'inadempimento dei promittenti venditori e la loro condanna a restituire la somma ricevuta in vista del trasferimento del bene. Con il ricorso per revocazione i ricorrenti hanno dedotto un errore di fatto, sostenendo che la condanna alla restituzione presupponeva erroneamente che la somma fosse stata versata dal promissario acquirente, mentre dagli atti di causa, e in particolare da documentazione prodotta in primo grado con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., risultava una diversa ricostruzione dei fatti. La censura mirava dunque a rimettere in discussione l'apprezzamento della vicenda fattuale compiuto nei gradi di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che l'errore denunciato, anche a volerlo ritenere esistente, riguardasse semmai la decisione dei giudici di merito e non la sentenza di legittimità oggetto di revocazione. Ha quindi affermato che l'errore revocatorio contro una decisione della Cassazione deve investire atti interni al giudizio di legittimità e deve incidere autonomamente sulla sentenza stessa; se l'errore attiene alla sentenza di merito, la parte deve impugnare quella decisione nei modi e nei termini propri. Nessuna statuizione sulle spese, e dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La norma è richiamata per affermare che, quando l'errore di fatto riguarda la decisione di merito, la parte deve impugnare la sentenza di merito con gli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo far valere successivamente tale errore con revocazione della sentenza di cassazione.
È richiamato in coordinamento con l'art. 394 c.p.c. per indicare il rimedio corretto contro l'errore imputato alla decisione di merito.
È menzionato solo come sede della produzione documentale richiamata dai ricorrenti a sostegno della diversa ricostruzione dei fatti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Consente di dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato come parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto è ammessa solo se l'errore riguarda atti interni al giudizio di legittimità, esaminati direttamente dalla Corte, e incide autonomamente sulla sentenza impugnata.
- Non è consentito utilizzare la revocazione della sentenza di cassazione per denunciare un errore di fatto che, in realtà, riguardi la sentenza di merito o gli atti esaminati dal giudice di merito; in tale ipotesi, il rimedio è l'impugnazione della decisione di merito nei termini e con le forme previste.
- L'errore revocatorio deve avere carattere decisivo rispetto alla pronuncia di legittimità: se la decisione della Corte prescinde dalla questione dedotta, il ricorso per revocazione è inammissibile.
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