Cassazione Penale, Ordinanza n. 04029/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 15/01/2024 deducendo, per come emerge dall'ordinanza, censure già esaminate e disattese dal giudice di merito. Il ricorso investiva in sostanza la graduazione della pena, la misura degli aumenti e delle diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze miravano a una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio e a una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità, anche perché la pena era stata determinata nel minimo edittale e la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche non presentava manifesta illogicità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non sindacabile in cassazione la valutazione del giudice di merito sulla dosimetria della pena, non essendo frutto di arbitrio o di ragionamento illogico, e ha altresì reputato adeguatamente motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, fondato sulla gravità della condotta e sulle modalità del fatto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come parametro per la determinazione della pena da parte del giudice di merito.
Richiamato come parametro per la determinazione della pena e la sua graduazione, compresi aumenti e diminuzioni per circostanze.
Applicato implicitamente per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La graduazione della pena, inclusa la quantificazione della pena base e la modulazione degli aumenti o delle diminuzioni per circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se la determinazione sia frutto di arbitrio o di manifesta illogicità.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione della congruità della pena quando il giudice di merito abbia motivato la scelta sanzionatoria in modo coerente con i criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione priva di manifesta illogicità; il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli allegati dalle parti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
- La censura che si limiti a riproporre doglianze già disattese dal giudice di merito, senza evidenziare un vizio di legittimità, è destinata a essere dichiarata inammissibile.
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