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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40574/2025 del 17/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la condanna per cessione di sostanza stupefacente. Deduce, in sostanza, che la qualità drogante della sostanza non sarebbe stata dimostrata con sufficiente certezza; contesta la valutazione probatoria svolta dai giudici di merito e, secondo quanto emerge dal testo, tenta di valorizzare l'ipotesi che la cessione riguardasse derivati della coltivazione di cannabis sativa light, sostenendo implicitamente l'irrilevanza penale della condotta o comunque l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato. In sede di legittimità viene anche prospettata una questione di nullità del verbale del narcotest e/o di inutilizzabilità del relativo esito, ma tale eccezione non risulta essere stata proposta in appello.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Osserva che la qualità dello stupefacente è stata accertata sulla base di risultanze istruttorie ritenute congrue e coerenti, idonee a dimostrare con assoluta certezza l'efficacia drogante della sostanza, valorizzando le modalità della cessione, i rapporti costanti tra un abituale spacciatore e un assuntore, e la convergenza con la motivazione del Tribunale. Aggiunge che l'eventuale riferimento a cannabis sativa light non avrebbe comunque rilievo scriminante, poiché anche tali derivati possono integrare il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, salvo che siano in concreto privi di efficacia drogante o psicotropa, circostanza non emersa. Quanto alla doglianza sul narcotest, rileva che nessuna nullità era stata eccepita in appello e che non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione violazioni non riguardanti un atto irripetibile; non ricorre inoltre alcuna inutilizzabilità della prova. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La cessione di sostanza derivata da cannabis sativa light può comunque integrare il reato, anche con THC inferiore ai limiti della legge 242/2016, salvo che il prodotto sia concretamente privo di efficacia drogante o psicotropa secondo il principio di offensività.

  • art. 4, commi 5 e 7, legge 2 dicembre 2016, n. 242

    I limiti di THC indicati dalla disciplina sulla cannabis light non escludono automaticamente la rilevanza penale della sostanza, se in concreto essa conserva efficacia drogante o psicotropa.

  • art. 360 c.p.p.

    Le regole relative ai casi in cui talune questioni processuali possono essere dedotte per la prima volta in cassazione non trovano applicazione nel caso esaminato; la violazione lamentata non può essere introdotta per la prima volta in sede di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deriva la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In materia di stupefacenti, la sostanza derivata da cannabis sativa light può integrare il reato se, in concreto, presenta efficacia drogante o psicotropa; il dato del THC inferiore ai limiti normativi non è di per sé decisivo.
  • La verifica della natura stupefacente della sostanza può essere sorretta da un compendio istruttorio coerente e da massime di अनुभवienza non illogiche, specie quando le modalità della cessione e i rapporti tra cedente e acquirente corroborino la conclusione dei giudici di merito.
  • Le censure che mirano soltanto a sostituire una diversa lettura del materiale probatorio a quella operata in appello sono manifestamente infondate quando la motivazione impugnata è congrua e immune da vizi logici.
  • Le eccezioni di nullità o le deduzioni relative all'inutilizzabilità di un atto processuale non possono essere formulate per la prima volta in cassazione se non ricorrono i presupposti specifici previsti dal codice di rito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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