Cassazione Penale, Ordinanza n. 32985/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna già pronunciata in appello per il reato di evasione. In conseguenza dell'inammissibilità, ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che lo aveva condannato per il reato di evasione. Dal testo emerge un solo motivo di ricorso, riferito al giudizio di responsabilità, dunque diretto a contestare l'affermazione di colpevolezza. La Corte di cassazione lo ha ritenuto inammissibile perché sostanzialmente riproduttivo di censure già esaminate dai giudici di merito e, inoltre, generico, in quanto non si confrontava in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
norma incriminatrice del reato per cui vi è stata la condanna confermata in appello; il ricorso non ha scalfito l'affermazione di responsabilità.
base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già dedotte e valutate nei precedenti gradi di merito, senza confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata.
- Il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera genericità della doglianza comporta l'inammissibilità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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