Cassazione Civile, Ordinanza n. 17312/2026 del 01/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Una società aveva proposto opposizione allo stato passivo di una procedura di amministrazione straordinaria per ottenere l’esclusione di un credito di euro 24.622,96. Il credito era connesso a somme riconosciute ai dipendenti per ferie non godute, R.O.L. e festività soppresse, maturate dopo il subentro della società nei rapporti di lavoro a seguito della cessione di complessi aziendali da parte della procedura. Il Tribunale aveva respinto la domanda ritenendo il credito infondato per difetto di adeguati riscontri probatori e per il subentro nel rapporto di lavoro e nei relativi obblighi, incluso quello relativo alle ferie. In Cassazione la ricorrente aveva proposto cinque motivi di impugnazione, ma prima della decisione è stato depositato un atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dal solo difensore e non dalla parte con mandato speciale ex art. 390 c.p.c.; la Corte ha quindi valutato la rinuncia come inefficace ai fini dell’estinzione, ma idonea a far emergere il sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il giudizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso per difetto di interesse ad impugnare, rilevando che l’atto di rinuncia non era stato sottoscritto dalla parte e che il difensore non risultava munito di procura speciale a rinunciare, come richiesto dall’art. 390, comma 2, c.p.c. Pur non producendo estinzione del processo, la rinuncia ha fatto venir meno l’interesse del ricorrente alla prosecuzione del giudizio. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate tra le parti. La Corte ha altresì escluso il raddoppio del contributo unificato, perché il meccanismo sanzionatorio opera per l’inammissibilità originaria dell’impugnazione e non per quella sopravvenuta per difetto di interesse.
Norme richiamate
è richiamato per il deposito di documentazione da parte della controricorrente
la rinuncia al ricorso deve provenire dalla parte o da un difensore munito di procura speciale; in mancanza non si produce l’estinzione del processo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
il raddoppio del contributo unificato non si applica all’inammissibilità sopravvenuta per difetto di interesse, ma solo all’inammissibilità originaria del gravame
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se sottoscritta dal solo difensore privo di procura speciale, non estingue il processo ai sensi dell’art. 390 c.p.c., ma può comunque essere indice del sopravvenuto difetto di interesse a coltivare l’impugnazione.
- Il difetto sopravvenuto di interesse ad impugnare determina l’inammissibilità del ricorso, anche quando la rinuncia non sia processualmente idonea a produrre l’estinzione.
- Il raddoppio del contributo unificato ha natura sanzionatoria e si applica solo all’inammissibilità originaria dell’impugnazione, non a quella sopravvenuta per cessazione dell’interesse a ricorrere.
- Quando le parti definiscono in via transattiva la controversia nel corso del giudizio di legittimità, è possibile la compensazione integrale delle spese se le ragioni dell’estinzione o della rinuncia giustificano la regolazione compensativa.
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