Cassazione Penale, Sentenza n. 34103/2026 del 22/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Un Maggiore medico dell’Esercito, in servizio come dirigente del servizio sanitario presso un comando militare, era stato condannato per disobbedienza aggravata ai sensi degli artt. 173 e 47, n. 2, c.p.m.p., per avere, in più occasioni negli anni 2016 e 2017, effettuato visite mediche a estranei a scopo certificativo nei locali dell’infermeria, nonostante i ripetuti divieti dei superiori, anche fuori dall’orario di servizio. La Corte militare di appello aveva parzialmente riformato la decisione del Tribunale militare di Roma, dichiarando prescritto il reato per il periodo dal 25 gennaio al 14 luglio 2017 e rideterminando la pena in tre mesi e dieci giorni di reclusione militare per il periodo dal 25 gennaio al 18 dicembre 2017; aveva confermato nel resto la condanna e negato la particolare tenuità del fatto. L’imputato ha dedotto: 1) violazione del diritto alla prova e delle regole sull’acquisizione delle prove dichiarative, poiché, dopo l’annullamento del precedente giudizio e la regressione del procedimento, erano stati acquisiti mediante lettura, senza consenso della difesa, verbali e deposizioni raccolti nel processo annullato, benché le dichiarazioni fossero anteriori al 1° gennaio 2023 e non fosse applicabile l’art. 495, comma 4-ter, c.p.p.; ha inoltre contestato che si trattasse di un mero mutamento del collegio e ha rilevato che alcuni testimoni erano presenti e disponibili per l’esame. 2) Violazione dell’art. 131-bis c.p., sostenendo che la condotta, non abituale e di lieve entità, caratterizzata da esiguità del pericolo e mera negligenza secondo la valutazione disciplinare e quella del superiore, avrebbe dovuto essere dichiarata non punibile; ha lamentato anche contraddittorietà rispetto alla positiva valutazione della personalità e del curriculum professionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha ritenuto che l’annullamento del precedente giudizio per la violazione del diritto di difesa avesse travolto l’intero procedimento di primo grado, determinando la regressione alla fase iniziale; non era quindi consentito recuperare, mediante lettura, le prove dichiarative assunte nelle udienze del processo annullato. La vicenda non equivaleva a un semplice mutamento della composizione del collegio e non poteva essere trattata secondo i principi sulla rinnovazione dell’esame nel caso di mutamento del giudice. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte militare di appello. Il merito della contestazione di particolare tenuità non è stato deciso.
Norme richiamate
considerata la causa di nullità assoluta rilevata, ai sensi degli artt. 178, lett. c), 179, comma 1, e 185, comma 1, cod. proc. pen., non avrebbe potuto operare diversamente dal rinvio degli atti al giudice che procedeva quando si è verificata la nullità, ai sensi dell’art. 604, comma 4, cod. proc. pen.
La nullità assoluta derivante dalla violazione del diritto di difesa impone il rinvio degli atti al giudice che procedeva quando si è verificata, secondo la regola applicabile al caso.
considerata la causa di nullità assoluta rilevata, ai sensi degli artt. 178, lett. c), 179, comma 1, e 185, comma 1, cod. proc. pen., non avrebbe potuto operare diversamente dal rinvio degli atti al giudice che procedeva quando si è verificata la nullità, ai sensi dell’art. 604, comma 4, cod. proc. pen.
La nullità assoluta rilevata comporta, nel caso esaminato, la regressione processuale e il rinvio degli atti al giudice competente a riprendere il procedimento.
considerata la causa di nullità assoluta rilevata, ai sensi degli artt. 178, lett. c), 179, comma 1, e 185, comma 1, cod. proc. pen., non avrebbe potuto operare diversamente dal rinvio degli atti al giudice che procedeva quando si è verificata la nullità, ai sensi dell’art. 604, comma 4, cod. proc. pen.
La nullità assoluta comporta gli effetti processuali indicati dalla disposizione e, nella vicenda, non consentiva di conservare gli atti del procedimento travolto.
considerata la causa di nullità assoluta rilevata, ai sensi degli artt. 178, lett. c), 179, comma 1, e 185, comma 1, cod. proc. pen., non avrebbe potuto operare diversamente dal rinvio degli atti al giudice che procedeva quando si è verificata la nullità, ai sensi dell’art. 604, comma 4, cod. proc. pen.
Quando ricorre la nullità rilevata, il giudice deve rinviare gli atti al giudice che procedeva al momento in cui essa si è verificata.
la declaratoria di nullità ha determinato inevitabilmente, ai sensi dell’art. 185, comma 3, cod. proc. pen., la regressione del procedimento allo stato o al grado in cui è stato compiuto l’atto nullo.
La dichiarazione di nullità determina la regressione del procedimento allo stato o al grado in cui è stato compiuto l’atto nullo; se la nullità investe l’intero primo grado, non restano salvaguardate le prove raccolte in quel giudizio.
pur dando atto che la disposizione dell’art. 495, comma 4 ter, cod. proc. pen. – con il diritto di ottenere, nel caso di mutamento del giudice, la rinnovazione dell’esame delle persone che avevano già reso dichiarazioni nel medesimo dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime sarebbero state utilizzate, salvo che il precedente esame fosse stato documentato integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva - non era in realtà applicabile nel caso di specie
La regola sulla rinnovazione dell’esame in caso di mutamento del giudice riguarda le dichiarazioni rese nel medesimo dibattimento, ma non giustifica il recupero di prove quando l’annullamento ha travolto l’intero procedimento di primo grado.
se la Corte militare avesse voluto salvare una parte dell’istruttoria del processo e della sentenza annullata, avrebbe proceduto ad assumere solo le testimonianze che riteneva dipendenti dall’atto ritenuto nullo e decidere il processo con quegli stessi poteri, ai sensi dell’art. 627 cod. proc. pen., che aveva il Giudice la cui sentenza è stata annullata.
Nel giudizio di rinvio il giudice opera con i poteri previsti per il giudice la cui decisione è stata annullata; nel caso concreto, tuttavia, l’annullamento integrale imponeva la rinnovazione senza recuperare le prove del processo travolto.
Il diritto alla prova dell’imputato non poteva essere surrogato da un’attività di recupero degli atti del processo annullato e confuso con un mutamento della composizione del giudice che, ai sensi dell’art. 525, comma 2, cod. proc. pen., deve concorrere alla deliberazione della sentenza.
Il dovere del giudice che ha partecipato al dibattimento di concorrere alla deliberazione della sentenza non consente di assimilare l’annullamento del procedimento a un semplice mutamento del collegio né di sostituire con il recupero degli atti il diritto alla prova.
con cui dichiarato responsabile e condannato in ordine al delitto di disobbedienza aggravata ex artt. 173, 47, nr. 2 cod. pen. mil. di pace
La disposizione è indicata quale norma incriminatrice della disobbedienza contestata; la Corte di cassazione non ha deciso nel merito la responsabilità, annullando per violazione delle regole processuali di acquisizione della prova.
con cui dichiarato responsabile e condannato in ordine al delitto di disobbedienza aggravata ex artt. 173, 47, nr. 2 cod. pen. mil. di pace
La disposizione è richiamata quale aggravante connessa al grado rivestito dall’imputato; la decisione di cassazione non affronta nel merito tale profilo.
Non è stata, inoltre, riconosciuta la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen.
La particolare tenuità era stata negata dai giudici di merito, ma la Corte di cassazione ha dichiarato assorbito il motivo che ne chiedeva il riconoscimento, senza dettare una regola di merito sulla sua applicazione.
Massime di principio
- Quando una nullità per violazione del diritto di difesa determina l’annullamento dell’intero giudizio di primo grado e la regressione del procedimento alla fase iniziale, le prove dichiarative assunte nel processo annullato non possono essere recuperate mediante la sola lettura dei verbali come se si fosse verificato un mero mutamento della composizione del collegio.
- Il diritto alla prova e le garanzie di oralità del dibattimento non possono essere sostituiti da un’attività di recupero degli atti del processo annullato; la documentazione audiovisiva delle precedenti dichiarazioni e la loro assunzione alla presenza del medesimo difensore non rendono utilizzabili prove travolte dall’annullamento dell’intero procedimento.
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