Cassazione Penale, Sentenza n. 46546/2022 del 09/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato sostenendo l'erronea applicazione della legge penale perché la Corte d'Appello avrebbe omesso di rilevare che la prescrizione del reato era maturata in epoca anteriore al giudizio d'appello. Il difensore ha contestato i calcoli dei periodi di sospensione della prescrizione: hanno valore solo 64 giorni ex art. 83, comma 4, D.L. 18/2020 e 63 giorni per l'astensione degli avvocati (29/3-31/5/2021), mentre il rinvio disposto per l'udienza del 5/10/2020 non avrebbe dovuto sospendere la prescrizione perché derivante dall'impedimento processuale collegato alla mancata prova della notifica nei confronti di alcuni coimputati; inoltre la regolare costituzione delle parti è questione preliminare che impedisce che tale rinvio produca sospensione del termine prescrizionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, richiamando la giurisprudenza secondo cui i rinvii finalizzati a rinnovare la citazione o a sanare la costituzione di alcuni imputati non determinano la sospensione della prescrizione. Dopo aver computato i periodi effettivi di sospensione indicati dai difensori, la Corte ha ritenuto che il reato contestato (art. 642 c.p.) si fosse estinto per prescrizione già alla data del 31/01/2022. Ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali e ha confermato le statuizioni civili.
Norme richiamate
norma che definisce il reato contestato; usata per identificare il capo di imputazione il cui termine prescrizionale era oggetto di calcolo
art. 23, comma 8, D.L. 137/2020
richiamato in relazione alla trattazione con contraddittorio cartolare (modalità processuale della trattazione del ricorso)
art. 83, comma 4, D.L. 18/2020
indicazione del periodo di sospensione del decorso della prescrizione per specifiche misure emergenziali; la Corte ha ritenuto valutabili 64 giorni derivanti da tale disposizione
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U. n. 8285/2006, Sez. 2 n. 11039/2019, Sez. 6 n. 14396/2019, ecc.)
es. Sez. U. n.8285 del 28/2/2006 (Grassia), Sez. 2, n.11039 del 03/12/2019, Rv. 278523
principio consolidato secondo cui il differimento dell'udienza volto a rinnovare la citazione o a garantire la regolare costituzione delle parti non sospende il termine di prescrizione, perché il rinvio è funzionale alla regolarità del contraddittorio e non a impedire il decorso della prescrizione
Massime di principio
- Nei processi con più imputati, la regolare costituzione delle parti è questione preliminare: i rinvii disposti per sanare la costituzione o rinnovare la citazione non producono di regola la sospensione della prescrizione.
- Solo i periodi espressamente previsti dalla legge o comprovati come impeditivi del decorso (es. sospensioni normative, astensioni ufficiali degli avvocati, interdizioni specifiche) devono essere computati ai fini del termine prescrizionale; occorre documentarne e quantificarne l'effettività.
- Il difensore deve contestare tempestivamente e documentare le cause di sospensione e le notifiche mancanti; l'assenza di prova della notifica o dell'impedimento altrui può impedire il computo di sospensioni derivanti da rinvii.
- La Corte può annullare senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione quando, sulla base dei criteri di computo e della giurisprudenza consolidata, risulta che la prescrizione è intervenuta prima della decisione impugnata.
- In presenza di dubbi sul computo dei termini prescrizionali, è essenziale fare riferimento alla giurisprudenza consolidata e fornire conteggi chiari (periodi utili, periodi di sospensione) per ottenere il riconoscimento dell'estinzione per prescrizione.
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