Cassazione Civile, Ordinanza n. 02650/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Un avvocato, agendo in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c., aveva proposto opposizione avverso una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada accertata dalla polizia municipale di Afragola. Il Giudice di pace aveva accolto l'opposizione e liquidato le spese di lite in favore del "procuratore dell'istante dichiaratosi antistatario". In sede di appello, l'avvocato ha censurato la liquidazione delle spese sostenendo che fosse inferiore ai minimi e ai valori medi previsti dal d.m. n. 55 del 2014. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'appello ritenendo che il procuratore antistatario non avesse legittimazione attiva a impugnare in proprio il capo sulle spese, neppure sotto il profilo dell'adeguatezza della somma liquidata. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: (1) violazione degli artt. 83 e 86 c.p.c., in combinato con gli artt. 91 ss. c.p.c., per avere il giudice d'appello omesso di considerare che il ricorrente agiva come parte processuale, non come mero procuratore distrattario; (2) violazione dell'art. 2233, comma 2, c.c. e degli artt. 4 e 5 d.m. n. 55/2014, per l'asserita liquidazione inferiore ai minimi tariffari e per difetto di motivazione sulla riduzione delle voci della nota spese.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha affermato che il professionista che si difenda personalmente ex art. 86 c.p.c. mantiene la natura professionale dell'attività svolta e conserva la legittimazione a impugnare, come parte processuale, il capo della sentenza relativo alle spese, a prescindere dalla veste di procuratore antistatario. La Corte ha distinto tale situazione da quella del solo procuratore distrattario, che non è parte del giudizio di impugnazione salvo si controverta sulla distrazione. Conseguentemente, la sentenza del Tribunale è stata cassata con rinvio al medesimo Tribunale, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
La difesa personale dell'avvocato non muta la natura professionale dell'attività svolta e non esclude la liquidazione in suo favore dei compensi secondo le regole della soccombenza e le tariffe professionali.
Richiamato nel motivo di ricorso per sostenere la legittimazione dell'avvocato che agisce in proprio quale parte processuale.
Richiamati in relazione alla disciplina della condanna alle spese di lite e alla loro liquidazione.
art. 2233, secondo comma, c.c.
Richiamato nel secondo motivo per contestare la liquidazione dei compensi professionali in misura inferiore ai minimi.
Richiamato per denunciare la violazione dei parametri di liquidazione dei compensi forensi.
Richiamato per la determinazione dei compensi professionali secondo i parametri ministeriali.
Massime di principio
- L'avvocato che eserciti la difesa personale ex art. 86 c.p.c. conserva la qualità di parte processuale e può impugnare il capo della sentenza relativo alle spese come qualsiasi altra parte soccombente.
- La circostanza che il difensore sia anche il soggetto che si rappresenta da sé non esclude la natura professionale dell'attività giudiziale svolta, con conseguente applicazione delle regole sulla liquidazione dei compensi forensi.
- Il solo procuratore antistatario o distrattario non è, di regola, legittimato a impugnare in proprio la statuizione sulle spese, salvo che la controversia investa proprio la distrazione; diversa è la posizione del professionista che agisca personalmente come parte.
- Quando un motivo di ricorso è accolto per un vizio preliminare o processuale che travolge la decisione impugnata, il secondo motivo resta assorbito e non viene esaminato nel merito.
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