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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13217/2022 del 07/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello con due motivi: (1) manifesta illogicità della motivazione in relazione alla concreta possibilità di scorgere il pedone sulle strisce (si sosteneva che la vittima avesse attraversato dietro auto incolonnate nella corsia opposta e, data la statura di 160 cm, il Di Maria non avrebbe potuto vederla per tempo); (2) inosservanza o errata applicazione della legge penale nella determinazione della pena base: nonostante il riconoscimento delle attenuanti generiche con prevalenza sull'aggravante e il conseguente mutamento della cornice edittale, la corte territoriale avrebbe mantenuto la stessa misura della pena base indicata dal giudice di primo grado (pari al minimo edittale previsto per il reato aggravato) senza adeguata motivazione, avendo fissato la pena base al quadruplo del minimo edittale previsto per l'art. 589 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che il ricorso chiedeva una rivalutazione del merito e della prova (operazione non consentita in sede di legittimità), confermando che la motivazione dei giudici di merito era logica e coerente: segnaletica visibile, obbligo di particolare attenzione in presenza di attraversamenti e auto incolonnate, ampiezza della carreggiata che non avrebbe ostacolato la visibilità, urto oltre la mezzeria e ammissione del ricorrente di non aver notato l'attraversamento. Sul secondo motivo ha ritenuto la determinazione della pena di competenza discrezionale del giudice di merito, regolarmente motivata in relazione alla gravità della colpa; la pena base adottata risultava inferiore alla pena media edittale così calcolata e la riduzione complessiva della pena è avvenuta in conseguenza del riconoscimento delle attenuanti generiche. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e ad una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 589 cod. pen.

    Il reato contestato è l'omicidio colposo; la Corte conferma che la responsabilità del conducente permane salvo che il comportamento del pedone configuri una causa eccezionale, imprevedibile e tale da rendere oggettivamente impossibile per il conducente notarne la presenza.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato come criterio cui il giudice di merito deve attenersi per graduare la pena; la Cassazione ricorda che la discrezionalità del giudice è legittima se è dato conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 o si richiama alla gravità del fatto o alla personalità dell'agente.

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Citato in relazione al mutamento della cornice edittale: il fatto che il mutamento non abbia determinato una riduzione automatica della pena base non comporta violazione dell'art. 597, purché la pena complessiva sia stata diminuita in applicazione delle attenuanti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per l'onere di versamento alla Cassa delle Ammende a carico del ricorrente, in ragione dell'inammissibilità del ricorso e in assenza di colpa grave nella proposizione dello stesso.

  • art. 23 co. 8 d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 (conv. 18/12/2020 n.176) e succ. mod.

    Norme procedurali richiamate per la possibilità di conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale; il P.G. e la Procura Generale hanno formulato conclusioni scritte ai sensi della disposizione.

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile ottenere la riconsiderazione delle valutazioni di merito e della prova: i motivi che si riducono a contestare la logica o la congruità della valutazione probatoria sono inammissibili.
  • Il conducente è responsabile per l'investimento di un pedone salvo che il comportamento del pedone sia un evento eccezionale, imprevedibile e da solo idoneo a causare l'evento; la semplice presenza di auto incolonnate non esclude automaticamente la responsabilità del conducente.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito: è sufficiente una motivazione che dia conto dell'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. o che richiami la gravità della condotta o la personalità dell'agente; una pena rientrante nella gamma edittale e adeguatamente giustificata non viene disposta in modo errato dalla Cassazione.
  • Il mutamento della cornice edittale per effetto del riconoscimento delle attenuanti non impone automaticamente una riduzione della pena base fissata in primo grado; ciò che conta è l'effetto complessivo sulla pena inflitta.
  • Proporre ricorso in Cassazione comporta il rischio di inammissibilità e di condanna alle spese; in caso di inammissibilità senza colpa grave è comunque possibile l'applicazione dell'onere di versamento alla Cassa delle Ammende in misura determinata dal giudice.

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