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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15326/2022 del 13/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La lite nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria ha recuperato imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale su un'operazione composta da due atti: il conferimento di un ramo d'azienda in una nuova società interamente partecipata dalla conferente e la successiva cessione dell'intera partecipazione della conferente a una finanziaria pubblica. L'Ufficio ha riqualificato l'operazione, ex art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, come cessione indiretta di ramo d'azienda, ritenendola tassabile in modo proporzionale sul valore del ramo. In appello la CTR ha accolto la tesi dell'Ufficio. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con otto motivi: 1) omessa pronuncia sull'eccezione di giudicato interno formatosi sulla statuizione di primo grado relativa al difetto di legittimazione passiva della società, non impugnata dall'Agenzia; 2) omessa pronuncia sulla violazione del contraddittorio preventivo e sulla mancata notifica del processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica; 3) omessa pronuncia sulla mancata allegazione del PVC richiamato nell'avviso; 4) violazione dell'art. 20 d.P.R. n. 131/1986 per avere la CTR qualificato l'operazione come elusiva e aver attribuito rilievo a elementi extratestuali; 5) omessa pronuncia sulla questione della qualificazione del presupposto impositivo e della natura del tributo; 6) omessa pronuncia sulla dedotta nullità dell'avviso per difetto di motivazione; 7) omessa pronuncia sul mancato riconoscimento delle garanzie procedimentali e della difesa; 8) omessa pronuncia sull'illegittima applicazione delle sanzioni.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che la CTR avesse omesso di pronunciarsi sull'eccezione di giudicato interno relativa alla carenza di legittimazione passiva della società, statuizione già resa dal primo giudice e non impugnata dall'Agenzia. Tale capo della decisione di primo grado era autonomamente decisorio e, non essendo stato devoluto in appello, si era formato il giudicato interno ex art. 329, comma 2, c.p.c. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., accogliendo il ricorso introduttivo della contribuente e annullando l'avviso di liquidazione. Le spese dei due gradi di merito sono state integralmente compensate; quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La mancata pronuncia su un'eccezione ritualmente devoluta integra vizio denunciabile in cassazione.

  • art. 329, comma 2, c.p.c.

    La mancata impugnazione di una statuizione autonoma e decisiva determina acquiescenza parziale e formazione del giudicato interno su quel capo.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia è deducibile come nullità della sentenza.

  • art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Nel caso concreto la Corte non entra nel merito della sua interpretazione perché assorbe la questione nel giudicato interno; richiama solo che la controversia sull'art. 20 ha trovato successiva definitiva soluzione nelle pronunce della Corte costituzionale.

  • art. 24, l. 7 gennaio 1929, n. 4

    Richiamato dalla ricorrente come base delle censure procedimentali sul contraddittorio e sul processo verbale di chiusura.

  • art. 12, comma 7, l. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato dalla ricorrente come garanzia del contraddittorio endoprocedimentale.

  • art. 52 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di difetto di motivazione dell'avviso.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Cassata la sentenza, la Corte può decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • Se una statuizione di primo grado ha natura autonoma e decisiva e non è impugnata dalla controparte, si forma giudicato interno su quel capo, con effetto preclusivo per il giudice di appello.
  • L'omessa pronuncia del giudice di merito su un'eccezione ritualmente proposta in causa integra vizio di nullità della sentenza denunciabile in cassazione.
  • Quando il giudicato interno definisce la questione preliminare o assorbente, i motivi residui restano assorbiti e la Corte di cassazione può cassare la decisione e pronunciare nel merito se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.
  • Nel processo tributario, la riqualificazione dell'operazione ai fini dell'imposta di registro resta comunque subordinata al corretto perimetro devolutivo del giudizio e alle preclusioni derivanti dal giudicato interno.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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