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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19564/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente, avverso la sentenza d'appello, ha dedotto due motivi: primo, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che la motivazione di merito sarebbe stata erronea; secondo, la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, assumendo che il termine prescrizionale fosse maturato. La Corte rileva che il ricorso riguarda una condanna per ricettazione e che il primo motivo è manifestamente infondato perché la sentenza impugnata aveva escluso la particolare tenuità in ragione dell'abitualità del comportamento. Il secondo motivo è ritenuto generico e comunque infondato, poiché il termine di prescrizione del delitto contestato non era ancora decorso alla data della sentenza d'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha escluso sia la particolare tenuità del fatto sia la prescrizione, osservando inoltre che l'inammissibilità per manifesta infondatezza dei motivi impedisce la declaratoria delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. anche se maturate nelle more del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando manca anche uno solo dei presupposti richiesti dalla norma; nel caso concreto è decisiva l'abitualità del comportamento.

  • art. 648 c.p.

    Il delitto di ricettazione è stato considerato soggetto al termine di prescrizione ordinario di dieci anni, non maturato alla data della sentenza d'appello.

  • art. 129 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi preclude la declaratoria delle cause di non punibilità, compresa la prescrizione maturata nel corso del giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • Ai fini dell'esclusione della particolare tenuità del fatto è sufficiente una motivazione che dia conto della mancanza di uno solo dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis c.p., se tale requisito è decisivo nel caso concreto.
  • L'abitualità del comportamento è incompatibile con l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
  • La deduzione della prescrizione in cassazione deve essere specifica e non generica; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • Se il termine di prescrizione del reato non è ancora decorso alla data della sentenza impugnata, la doglianza sulla prescrizione è infondata.
  • L'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione e preclude la declaratoria delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., anche se sopravvenute nelle more del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàRicettazioneImpugnazioni
RamiParte generaleDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoPrescrizione del reato

Testo integrale

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