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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30913/2022 del 19/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La lavoratrice aveva ottenuto in primo grado il riconoscimento del diritto a percepire dall'INPS, quale gestore del Fondo di Garanzia, le ultime due mensilità retributive non corrisposte dalla datrice di lavoro poi fallita. La Corte d'appello aveva però riformato la decisione, ritenendo la domanda giudiziale tardiva: secondo il giudice di merito, la decadenza annuale per agire decorreva dalla scadenza del termine di 90 giorni concesso all'INPS per decidere sul ricorso amministrativo presentato contro il parziale diniego, e non dall'esaurimento dell'intero procedimento amministrativo di 300 giorni dalla domanda originaria. Nel ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 47 d.P.R. 639/1970, sostenendo che il termine annuale dovesse decorrere solo dal compimento dei 300 giorni complessivi del procedimento amministrativo; con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 2 d.lgs. 80/1992 in relazione al computo delle mensilità utili, includendo maggio e giugno 2010 tra le ultime tre mensilità garantite, in ragione della sospensione forzata del rapporto e delle dimissioni per giusta causa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, affermando che per le prestazioni del Fondo di Garanzia il termine annuale di decadenza ex art. 47 d.P.R. 639/1970 decorre dall'esaurimento del procedimento amministrativo, cioè dallo spirare del termine complessivo di 300 giorni dalla domanda amministrativa, senza che rilevino una decisione tardiva dell'INPS o un ricorso amministrativo presentato oltre i termini. Poiché nel caso concreto il ricorso giudiziario era stato proposto entro un anno dalla scadenza di tali 300 giorni, la decadenza non era maturata. Il secondo motivo, relativo al computo delle ultime tre mensilità, è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 47 d.P.R. 639/1970

    "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo"

    Per le prestazioni del Fondo di Garanzia il termine annuale di decadenza decorre dall'esaurimento del procedimento amministrativo; la presentazione o decisione tardiva del ricorso amministrativo non sposta in avanti il dies a quo oltre la soglia dei 300 giorni complessivi.

  • art. 24 L. 88/1989

    Il Fondo di Garanzia rientra nella Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, con conseguente applicabilità dell'art. 47 d.P.R. 639/1970.

  • art. 7 L. 533/1973

    Il termine presuntivo di 120 giorni per la decisione della domanda amministrativa concorre alla formazione del termine complessivo di 300 giorni rilevante ai fini della decadenza.

  • art. 46, commi 5 e 6, L. 88/1989

    Il termine di 180 giorni per la decisione del ricorso amministrativo concorre, insieme ai 120 giorni della domanda, alla durata massima complessiva del procedimento amministrativo.

  • art. 2, settimo comma, L. 297/1982

    Il termine di 60 giorni per il pagamento da parte del Fondo è funzionale allo svolgimento delle indagini sulla domanda e non incide sul regime della decadenza giudiziale.

  • art. 2 d.lgs. 80/1992

    È richiamato dalla ricorrente per contestare il computo delle mensilità garantite; la Corte non decide sul punto perché il motivo è assorbito.

  • art. 2751-bis n. 1 c.c.

    La lavoratrice era stata ammessa al passivo fallimentare in via privilegiata per il credito retributivo, dato di fatto rilevante nella vicenda, ma non decisivo nella soluzione della controversia di legittimità.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato per il controricorso e la memoria nel procedimento camerale.

Massime di principio

  • Per le prestazioni dovute dal Fondo di Garanzia, il termine annuale per proporre azione giudiziale si applica e decorre dall'esaurimento del procedimento amministrativo, da identificarsi nella soglia massima complessiva di 300 giorni dalla domanda amministrativa.
  • La decorrenza della decadenza ex art. 47 d.P.R. 639/1970 non può essere spostata da una decisione tardiva dell'ente sulla domanda o sul ricorso amministrativo, poiché si tratta di termini di ordine pubblico e indisponibili dalle parti.
  • Il ricorso amministrativo tardivo mantiene rilievo ai fini della procedibilità della domanda giudiziale, ma non può incidere sul dies a quo della decadenza oltre i termini legislativamente previsti.
  • Quando il ricorso giudiziale è proposto entro un anno dalla scadenza dei 300 giorni dalla domanda amministrativa, la decadenza non è maturata.

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