Cassazione Civile, Ordinanza n. 08339/2023 del 23/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAccolto il ricorso per correzione dell'errore materiale: l'ordinanza precedente è stata integrata con la condanna della parte che aveva proposto il ricorso dichiarato inammissibile al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidate in euro 4.300,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge. Nessuna pronuncia sulle spese del presente giudizio di correzione/revocazione.
Esito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La società ha chiesto la correzione dell'errore materiale, o in subordine la revocazione, dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 7032/2022 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso della controparte contro una sentenza d'appello relativa a un contratto preliminare di vendita immobiliare e alla richiesta della promissaria acquirente di ottenere il doppio della caparra confirmatoria. Nella precedente ordinanza la Corte aveva affermato che la parte intimata non aveva svolto difese e, per questo, non aveva liquidato le spese. L'istante ha dedotto invece di aver tempestivamente notificato e depositato controricorso, come risultava dal timbro della Cancelleria, dalla comunicazione dell'adunanza camerale e dalla comunicazione del deposito dell'ordinanza. Ha quindi chiesto che fosse corretta l'omissione e liquidate in suo favore le spese del giudizio di legittimità, con condanna della controparte anche alle spese del procedimento di correzione/revocazione. La Corte, esaminando il rimedio, ha ritenuto effettivamente sussistente un errore materiale consistito nell'omessa regolazione delle spese in favore della controricorrente che aveva resistito con controricorso, e ha disposto l'integrazione dell'ordinanza originaria con la condanna della ricorrente nel precedente giudizio al pagamento delle spese di cassazione. Ha invece escluso ogni statuizione sulle spese del procedimento di correzione degli errori materiali, richiamando la natura amministrativa del relativo procedimento.
Norme richiamate
"errore di fatto revocatorio"
il rimedio è richiamato come strumento per far valere l'errore di fatto; nel caso concreto, però, la Corte ha qualificato la vicenda come errore materiale correggibile, non come vizio decisorio sostanziale
art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.
è la norma evocata dalla parte a fondamento dell'errore revocatorio per asserita falsa percezione della circostanza relativa alla mancata difesa della controparte
richiamato per affermare la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel precedente provvedimento per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto
Massime di principio
- Quando il provvedimento di legittimità omette per mero errore materiale la liquidazione delle spese in favore della parte che ha effettivamente resistito con controricorso, la Corte può integrare il dispositivo mediante correzione dell'errore materiale.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali e in quello ex art. 391-bis c.p.c. non è normalmente ammessa una vera e propria statuizione sulle spese del giudizio di correzione, perché il procedimento ha natura amministrativa e non individua una parte soccombente in senso proprio.
- La correzione dell'errore materiale è distinta dalla revocazione per errore di fatto: se dall'atto e dai riscontri di cancelleria emerge la effettiva costituzione della parte, l'omissione della liquidazione delle spese può essere emendata senza incidere sul merito della decisione originaria.
- L'interpretazione dell'atto processuale e la valutazione della sua rituale produzione, ai fini della regolazione delle spese, devono fondarsi sui riscontri documentali del fascicolo e della cancelleria.
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