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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32779/2025 del 03/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello per presunta errata applicazione dell'art. 646 c.p. e vizio di motivazione. La difesa sosteneva che non vi fosse stata mai consegna dei libri contabili all'imputato e che, comunque, l'eventuale detenzione delle scritture contro la volontà dell'Associazione non avrebbe apportato alcun profitto al Mesesnell, quindi veniva contestata la sussistenza del reato di appropriazione indebita e la valutazione probatoria che aveva portato alla condanna in appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancanza della specificità richiesta e per manifesta infondatezza. Ha confermato che la Corte d'appello, dopo aver rinnovato l'istruttoria ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p., ha fornito motivazione rafforzata e valutato in modo convincente le prove (dichiarazioni testimoni, causale fattura 2015, Pec del 14/03/2019, difficoltà del sostituto commercialista a ottenere la documentazione). La Cassazione ha ritenuto inattendibile e generica l'alternativa prospettata dal ricorrente (mancata consegna / assenza di profitto) e ha sottolineato che il profitto o l'interesse patrimoniale potevano essere desunti dalla condotta e dal contesto (volontà di impedire ricostruzioni contabili per evitare contestazioni fiscali e richieste di danni). Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente alle spese processuali del grado di legittimità; pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende; rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile liquidate in euro 3.686,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 646 cod. pen.

    Applicato come norma sull'appropriazione indebita: la Corte di merito ha ritenuto sussistere l'appropriazione dei registri IVA e della documentazione contabile ricevuta in qualità di consulente, con la finalità di profitto individuata nell'interesse a non consentire la ricostruzione di una mala gestio esposta a contestazioni e sanzioni; è stata inoltre rilevata l'aggravante per abuso di prestazione d'opera.

  • art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.

    Permesso alla corte d'appello di rinnovare l'istruttoria dibattimentale (nuovo esame testimoni, acquisizione documentazione). La Corte di Cassazione ha richiamato che, quando l'appello ribalta un'assoluzione di primo grado sulla base di nuova istruttoria, è richiesto un’onere di motivazione rafforzata, e ha ritenuto tale onere assolto.

  • art. 581, comma 1 e art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiedono la specificità dei motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché privo della necessaria specificità e, secondariamente, manifestamente infondato rispetto alla valutazione probatoria effettuata in appello.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Regola i termini per la presentazione delle memorie difensive prima dell'udienza. La Corte ha escluso dal giudizio la memoria difensiva pervenuta oltre i termini previsti (tardiva) e quindi non considerabile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna per il ricorrente alle spese del procedimento in caso di inammissibilità e l'eventuale irrogazione di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di euro 3.000.

Massime di principio

  • Se la corte d'appello rinnova l'istruttoria e ribalta un'assoluzione, è necessaria una motivazione rafforzata che espliciti il valore delle nuove acquisizioni probatorie rispetto alla precedente decisione.
  • In cassazione i motivi devono essere specifici e mirare a violazioni di diritto o a insufficiente motivazione sul piano giuridico: le critiche meramente rivalutative dei fatti e delle prove sono inammissibili.
  • La detenzione di documenti contabili contro la volontà del proprietario può integrare appropriazione indebita se si desume un interesse patrimoniale o un vantaggio (ad es. impedire verifiche e contestazioni), e l'intento può essere provato per presunzioni dalle circostanze e dalle comunicazioni processuali.
  • Memorie o documenti presentati oltre i termini processuali previsti non sono generalmente valutabili; il rispetto dei termini procedurali è essenziale per l'ammissibilità delle deduzioni difensive in udienza.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta spesso l'automatica condanna alle spese e può comportare sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle Ammende, salvo ragioni di esonero.

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