Cassazione Penale, Ordinanza n. 38945/2025 del 02/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 14/06/2023. Con il primo motivo si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis c.p. Con il secondo motivo si lamentava carenza di motivazione sul mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 c.p. Con il terzo motivo si censuravano il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la misura della pena. La Corte rileva che i primi due motivi sono una mera riproposizione di quelli già dedotti in appello, già esaminati e disattesi con motivazione logica e non contraddittoria, senza specifiche censure alla sentenza impugnata. Quanto al terzo motivo, osserva che esso è generico e, per quanto riguarda le attenuanti generiche, fondato su un presupposto errato poiché tali attenuanti risultavano già riconosciute in primo grado; quanto alla pena, la doglianza mira a una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio, non consentita in cassazione se la pena è stata determinata entro i criteri legali e senza arbitrarietà o manifesta illogicità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché meramente reiterativi di doglianze già respinte in appello e privi di specificità; ha ritenuto inammissibile anche il terzo motivo perché generico, basato su un errore di fatto quanto alle attenuanti generiche e diretto a sollecitare una rivalutazione della pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La doglianza relativa alla particolare tenuità del fatto è stata ritenuta inammissibile perché riproduttiva di motivi già esaminati e rigettati in appello, senza specifico confronto con la motivazione impugnata.
art. 62, comma primo, n. 4 c.p.
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è stata oggetto di censura ritenuta inammissibile per mera reiterazione di questioni già dedotte e disattese.
Richiamato quale criterio legale cui il giudice di merito deve attenersi nella graduazione della pena.
Richiamato quale parametro di commisurazione della pena rimessa alla discrezionalità del giudice di merito.
È stato applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità colposa del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre pedissequamente motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito, senza enucleare specifiche censure alla sentenza impugnata.
- Il motivo di ricorso in cassazione deve contenere una critica argomentata e specifica alla decisione impugnata; la mera trascrizione o ripetizione delle doglianze di merito è priva di specificità e non è scrutinabile.
- La censura sulla misura della pena è inammissibile quando mira soltanto a ottenere una nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio, poiché la commisurazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito se esercitata secondo gli artt. 132 e 133 c.p. e non sorretta da arbitrio o manifesta illogicità.
- In sede di legittimità, la doglianza relativa alle attenuanti generiche è inammissibile se fondata su un presupposto fattuale errato o se non si confronta con l'effettiva motivazione della sentenza impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, quando ricorrano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma alla cassa delle ammende.
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