Sentenza n. 764/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento dell’ordinanza contingibile e urgente n. 15 del 4 settembre 2025 «per l’attuazione del regolamento comunale e piano degli ormeggi del porto di Bordighera - Piano di sicurezza ed emergenza», nonché di ogni atto presupposto, conseguente e comunque connesso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza contingibile e urgente comunale che imponeva l’immediata osservanza del regolamento comunale e del piano degli ormeggi e sicurezza del porto di Bordighera
Esito
Favorevole al ricorrente (operatori portuali)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza contingibile e urgente n. 15 del 4 settembre 2025, con la quale il Comune aveva ordinato loro di adempiere immediatamente alle disposizioni del regolamento comunale e del piano degli ormeggi del porto, approvati nel 2024 e collegati all’ordinanza di sicurezza della Capitaneria di porto del 6 luglio 2023. Sono stati dedotti l’assenza dei presupposti per l’esercizio del potere extra ordinem, l’impossibilità materiale di eseguire il provvedimento e la mancanza dei requisiti di imprevedibilità e urgenza. Il Comune aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso cumulativo e il difetto di interesse, oltre a chiedere il rinvio dell’udienza per una possibile composizione della controversia.
La decisione
Il TAR ha respinto la richiesta di rinvio, ritenendo non prospettate concrete evoluzioni della vicenda idonee a superare in tempi certi l’interesse al ricorso. Ha inoltre ritenuto ammissibile il ricorso cumulativo, poiché rivolto contro il medesimo atto avente più destinatari, e ha riconosciuto l’interesse a impugnare l’ordinanza anche se non erano stati contestati il regolamento portuale e gli atti di riassegnazione degli ormeggi, in quanto l’ordinanza aveva autonoma lesività e la sua inosservanza poteva comportare conseguenze ulteriori, compresa la configurabilità del reato previsto dall’art. 650 c.p. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il giudice ha rilevato che le ordinanze contingibili e urgenti richiedono un pericolo irreparabile e imminente per la pubblica incolumità, non fronteggiabile con gli strumenti ordinari, nonché provvisorietà, temporaneità, proporzionalità e adeguata motivazione. L’ordinanza impugnata si limitava a richiamare genericamente la sicurezza del porto e l’incolumità pubblica, senza indicare quale pericolo imminente derivasse dalla persistente violazione del nuovo assetto degli ormeggi. Il rinvio all’ordinanza della Capitaneria del 2023 non dimostrava l’attualità del pericolo al momento dell’adozione dell’atto comunale, anche perché il precedente provvedimento aveva natura generale di regolamento della sicurezza portuale. Sono stati quindi accolti congiuntamente il primo e il terzo motivo, relativo all’assenza dei presupposti e alla mancanza di imprevedibilità e urgenza; l’esame degli ulteriori motivi è stato ritenuto superfluo. L’ordinanza è stata annullata e il Comune è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Il rinvio della trattazione è eccezionale e richiede la prospettazione di concrete evoluzioni della vicenda, suscettibili di condurre in tempi certi al superamento dell’interesse che sorregge il ricorso.
La disposizione è richiamata quale base della fissazione dell’udienza di merito dopo la trattazione cautelare.
La possibile configurabilità del reato di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità conferma l’autonoma portata lesiva dell’ordinanza impugnata e quindi l’interesse alla sua impugnazione.
Massime di principio
- Il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti a tutela della pubblica incolumità presuppone un pericolo irreparabile e imminente, non fronteggiabile con gli strumenti ordinari, oltre alla provvisorietà e temporaneità degli effetti e alla proporzionalità della misura.
- Non è legittimo utilizzare un’ordinanza contingibile e urgente per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o in assenza di un’esigenza attuale e non rinviabile di intervento.
- I presupposti del potere extra ordinem devono risultare da una motivazione congrua e adeguata, che individui concretamente il pericolo imminente e il suo rapporto con la misura adottata; il mero richiamo generico alla sicurezza o all’incolumità pubblica non è sufficiente.
- Il richiamo a un atto risalente non dimostra, di per sé, l’attualità del pericolo: anche quando l’ordinanza intervenga su una situazione preesistente, l’amministrazione deve accertare e motivare la permanenza del pericolo al momento dell’adozione.
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