Cassazione Civile, Ordinanza n. 20065/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda la determinazione dell’indennità di espropriazione di alcune particelle site nel Comune di Trento, inserite in un’area interessata da viabilità autostradale e da destinazione urbanistica a parcheggio pubblico. Dopo una precedente cassazione con rinvio, la Corte d’appello aveva rideterminato l’indennità applicando i criteri previsti dalla normativa provinciale, valorizzando le caratteristiche del terreno, il suo inserimento nel tessuto urbanistico e la destinazione urbanistica dei terreni circostanti, sulla base della consulenza tecnica d’ufficio. I proprietari ricorrenti hanno impugnato la decisione con tre motivi: hanno dedotto, in sintesi, violazione della disciplina provinciale e dei principi fissati dal precedente giudicato di cassazione, sostenendo che la Corte territoriale avesse in sostanza liquidato l’indennità secondo il valore effettivo del bene, attribuendo un peso eccessivo e gerarchicamente prevalente ad alcuni criteri rispetto ad altri; hanno inoltre censurato la valutazione di specifiche compravendite e dei canoni di locazione utilizzati dal consulente, lamentando l’omessa considerazione di un terreno limitrofo venduto a prezzo più elevato e l’erroneità del metodo di capitalizzazione dei redditi; infine hanno contestato la mancata adeguata valorizzazione delle caratteristiche pianeggianti e urbanizzate dell’area, che avrebbero imposto un valore maggiore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non fondate, e in parte inammissibili, le censure perché rivolte in larga misura direttamente contro la consulenza tecnica d’ufficio e comunque non idonee a dimostrare la violazione dei criteri imposti dalla precedente pronuncia rescindente. Ha affermato che la Corte d’appello aveva correttamente considerato tutti e tre i parametri previsti dalla normativa provinciale: caratteristiche del terreno, inserimento nel tessuto urbanistico e destinazione dei terreni circostanti. Ha inoltre ritenuto che le contestazioni sulla mancata considerazione di un determinato atto di compravendita e sul metodo di capitalizzazione non si confrontassero con la ratio decidendi della sentenza impugnata, trattandosi peraltro di questioni di merito. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti, in solido, alle spese del giudizio di legittimità in favore del Comune.
Norme richiamate
artt. 12 e 14 L.P. Trento n. 6/1993
La determinazione dell’indennità di esproprio deve avvenire applicando tutti i criteri previsti dalla disciplina provinciale, senza sostituirli con criteri diversi, tenendo conto delle caratteristiche dei terreni, del loro inserimento nel tessuto urbanistico e della destinazione urbanistica dei terreni circostanti.
art. 3 del regolamento di attuazione del D.P.P. 26 ottobre 2009
Richiamato come parametro regolamentare della disciplina estimativa provinciale, in coordinamento con la legge provinciale.
art. 42 Cost.
Richiamato a sostegno della tutela del diritto di proprietà e della corretta determinazione dell’indennità di espropriazione.
art. 1 Protocollo addizionale CEDU
Richiamato quale parametro convenzionale in tema di protezione della proprietà e indennizzo per ablazione pubblica.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
L’omesso esame denunciabile in cassazione riguarda un fatto storico decisivo e non la critica alla consulenza tecnica d’ufficio recepita dal giudice.
Nel testo novellato, il giudizio di cassazione è normalmente definito in camera di consiglio, salvo eccezioni non ricorrenti nel caso concreto.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.
Richiamato come ipotesi eccezionale rispetto alla trattazione camerale ordinaria.
Richiamato per la novella in tema di trattazione dei ricorsi in cassazione.
d.l. n. 83/2012, conv. in l. n. 134/2012
Richiamato per la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Massime di principio
- In tema di determinazione dell’indennità di esproprio secondo criteri legali o speciali, il giudice di merito deve applicare tutti i parametri normativamente previsti, valutandoli in modo coordinato, senza introdurre criteri alternativi o sostitutivi anche se ritenuti più favorevoli all’espropriato.
- La censura in cassazione non può colpire direttamente la consulenza tecnica d’ufficio, ma solo la sentenza che l’abbia recepita; il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. richiede l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera contestazione delle valutazioni tecniche o dei dati istruttori utilizzati dal consulente.
- Quando la motivazione dà conto di avere considerato i criteri legali rilevanti e di averli applicati a un compendio comparativo omogeneo, le contestazioni sulla scelta dei comparabili, sulla ponderazione dei dati e sul metodo estimativo attengono al merito e non sono sindacabili in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale nei ristretti confini di legge.
- La doglianza che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata è inidonea a fondare l’accoglimento del ricorso, anche se formula critiche dettagliate su singoli passaggi della consulenza o della valutazione di merito.
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