Cassazione Penale, Sentenza n. 6684/2023 del 16/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso condanna per truffa (8 mesi di reclusione e 800 euro di multa) confermata in appello; sei motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il rigetto della richiesta di non doversi procedere per tardività della querela; 2) mancata legittimazione a proporre la querela (direttore pro tempore che non curò l'istruttoria); 3) carenza di prova circa la riconducibilità all'imputato delle fotocopie dei documenti d'identità e del codice fiscale; 4) vizio di qualificazione del fatto come truffa (sosteneva si trattasse di mera morosità e che la documentazione non fosse idonea ad ingannare la banca); 5) violazione dell'art. 82 c.p.p. per presunta decadenza/revoca tacita della parte civile, assente in appello; 6) violazione dell'art. 597, comma 5, c.p.p. e carenza di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. In subordine, dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati. Sulla tempestività della querela e sulla legittimazione del direttore la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito: la querela fu proposta entro il termine dalla piena conoscenza degli elementi del reato, e il direttore pro tempore era legittimato a proporla anche se non aveva personalmente seguito la pratica. Quanto alla responsabilità e qualificazione come truffa, la Cassazione ha confermato la valutazione di merito: produzione di C.U.D. e buste paga falsi e immediato prelievo dell'intera somma costituiscono indizi univoci di artifizi e dolo; la negligenza della banca non esclude il reato. Sul punto dell'assenza della parte civile in appello, l'art. 82 c.p.p. non impedisce che le conclusioni del primo grado restino valide nei gradi successivi (principe di immanenza). Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto che la censura fosse generica e che i precedenti penali gravi dell'imputato giustificassero il diniego. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di Euro 3.000 alla cassa delle ammende; per effetto dell'inammissibilità non è stato possibile dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta.
Norme richiamate
termine per la proposizione della querela (decadenza)
Il termine decorre dal momento in cui la persona offesa ha conoscenza certa, basata su elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva; l'onere di provare l'intempestività della querela grava su chi la deduce
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
I vizi di motivazione (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità) sono tra loro alternativi e richiedono specificità nella censura; la Cassazione non può riformare la valutazione probatoria dei giudici di merito con una diversa lettura dei fatti
decadenza/revoca della parte civile
La disposizione opera soprattutto in primo grado: le conclusioni valide del primo grado restano efficaci nei gradi successivi per il principio di immanenza della parte civile; l'assenza in appello non equivale necessariamente a revoca tacita della domanda civile
art. 597, comma 5, cod. proc. pen.
potere del giudice di riconoscere le attenuanti generiche d'ufficio
Il giudice ha poteri officiosi ma non è tenuto ad accordare attenuanti quando la richiesta è generica e sussistono elementi ostativi (es. numerosi e gravi precedenti penali)
conseguenze dell'inammissibilità del ricorso
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e, se sussistono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, l'obbligo di versamento alla cassa delle ammende
estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta
La dichiarazione di estinzione per prescrizione non può essere effettuata se il ricorso per cassazione è inammissibile, perché manca un valido rapporto processuale di impugnazione
Massime di principio
- La querela si considera tempestiva solo dal momento in cui la persona offesa ha conoscenza certa e completa degli elementi del reato; chi deduce intempestività ha l'onere di provarla.
- La legittimazione a proporre querela può spettare al rappresentante dell'ente titolare dell'interesse (es. direttore di filiale) anche se non ha seguito personalmente la pratica oggetto del reato.
- In Cassazione non è consentito riaprire la valutazione integrale delle prove: le censure devono riguardare vizi di diritto o motivazionali specifici e non una semplice diversa interpretazione dei fatti.
- La produzione di documenti falsi unita a comportamenti coevi (es. immediato prelievo della somma ottenuta) costituisce un forte indice del dolo iniziale e può giustificare la qualificazione come truffa; la negligenza della vittima non esclude la rilevanza penale dell'inganno.
- L'assenza della parte civile in appello non implica automaticamente la perdita dell'azione civile se le conclusioni erano state formulate nel primo grado (principio di immanenza).
- Le attenuanti generiche vanno specificamente e motivatamente richieste: una domanda generica difficilmente ottiene accoglimento, specie in presenza di precedenti penali rilevanti.
- Se il ricorso di legittimità è dichiarato inammissibile non si forma un valido rapporto di impugnazione e non è possibile ottenere, in quella sede, pronunce sulla estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta.
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