Cassazione Penale, Sentenza n. 18908/2022 del 12/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso verteva sul rigetto dell'istanza di liberazione anticipata per il periodo 3/2/2016-3/8/2018. Il Tribunale aveva motivato il rigetto richiamando la presenza di procedimenti penali pendenti fino al 6/4/2018, ritenendo tale circostanza sintomatica della mancata rieducazione del detenuto e sufficiente a valutare negativamente l'intero periodo richiesto. Il ricorrente denunciava violazione della presunzione di non colpevolezza e difetto di motivazione, sostenendo che la pendenza riguardava solo l'ultimo periodo e che mancava una puntuale valutazione incidentale della fondatezza delle contestazioni; inoltre il Tribunale non aveva considerato l'encomio rilasciato e aveva applicato un requisito di "intervenuta rieducazione" più gravoso rispetto a quanto previsto dalla normativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Salerno per un nuovo giudizio. La Corte ha censurato il mancato rispetto della presunzione di non colpevolezza, l'assenza di una disamina incidentale sulla fondatezza delle contestazioni penali pendenti e l'errata interpretazione del requisito richiesto dalla normativa (il Tribunale aveva richiesto l'intervenuta rieducazione invece della prova di partecipazione all'opera di rieducazione). Il provvedimento è quindi da rifare conformemente ai principi indicati dalla Corte.
Norme richiamate
art. 2, comma 1 codice di procedura penale
Il giudice deve risolvere ogni questione da cui dipende la decisione; pertanto, in presenza di procedimenti pendenti il giudice che decide su benefici ai fini penitenziari deve effettuare una valutazione incidentale della fondatezza delle contestazioni quando queste influiscono sulla decisione.
art. 54 ordinamento penitenziario
La norma richiede la prova della partecipazione all'opera di rieducazione nel semestre considerato. Non è richiesto che il percorso abbia conseguito definitivamente il suo esito rieducativo; il Tribunale ha errato nell'esigere l'"intervenuta rieducazione".
Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014 (De Costanzo)
Principio giurisprudenziale secondo cui la valutazione frazionata per semestri non esclude che una violazione possa riverberarsi sui semestri antecedenti, purché la violazione sia sufficientemente grave e motivata. La Corte ha richiamato questo principio ma ha rilevato la mancanza di una specifica valutazione della condotta contestata.
Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013 (De Witt)
Principio secondo cui l'oggetto della valutazione è la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione nel semestre di riferimento e non il conseguimento dell'effetto rieducativo; ciò distingue la partecipazione (requisito per il beneficio) dal pieno reinserimento sociale (finalità).
Massime di principio
- La mera pendenza di procedimenti penali non è automaticamente ostativa alla concessione della liberazione anticipata: il giudice deve valutare, anche in via incidentale, la fondatezza delle contestazioni se queste influenzano la decisione.
- La presunzione di non colpevolezza impone che la decisione non si fondi soltanto sulla esistenza di notizie di reato senza valutazione critica della loro attendibilità.
- La valutazione della liberazione anticipata è frazionata per semestri e riguarda la partecipazione all'opera di rieducazione nel periodo considerato, non l'accertamento del definitivo successo del percorso rieducativo.
- Una condotta illecita verificatasi in un semestre può influire su semestri precedenti solo se la gravità e la natura della violazione sono specificamente motivate e dimostrano che la partecipazione rieducativa precedente è stata vanificata.
- Il giudice deve motivare in modo puntuale e individualizzato: considerare gli elementi positivi della condotta detentiva (es. encomi, buona condotta) e spiegare perché, nonostante essi, il beneficio viene negato.
- Se il giudice adotta standard più gravosi rispetto alla normativa (es. richiedendo la 'intervenuta rieducazione'), la decisione è viziata e deve essere riconsiderata secondo i criteri di legge.
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