Cassazione Penale, Ordinanza n. 34554/2026 del 25/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Cinque imputati hanno impugnato la sentenza di patteggiamento emessa il 3 marzo 2026 dal Tribunale di Busto Arsizio. Due ricorrenti hanno lamentato l’omessa valutazione dei presupposti per il proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p.; un ricorrente ha contestato la quantificazione della pena; un altro la qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; l’ultimo ha contestato la sussistenza del reato. La Corte ha rilevato che le censure erano formulate in termini generici e, nella sostanza, riguardavano vizi motivazionali non compresi nei motivi tassativi di ricorso contro la sentenza di patteggiamento previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha inoltre osservato che la sentenza impugnata aveva espressamente valutato l’assenza dei presupposti per il proscioglimento, aveva motivato la qualificazione giuridica richiamando la cessione di più sostanze ad almeno 250 acquirenti e conteneva una motivazione sufficiente secondo i criteri propri del patteggiamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi, rilevando che le doglianze, oltre a essere generiche, non rientravano nei casi tassativi di impugnazione stabiliti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha precisato che la sentenza di patteggiamento può essere motivata succintamente mediante la descrizione del fatto, anche ricavabile dal capo d’imputazione, e il richiamo alla congruità della pena concordata; la decisione impugnata rispettava tali requisiti. L’inammissibilità è stata dichiarata con ordinanza senza formalità e in camera di consiglio non partecipata. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, somma ritenuta equa in ragione dell’esperimento di ricorsi per ragioni non più consentite dalla legge.
Norme richiamate
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione riducendola alle sole ipotesi tassativamente indicate per specifiche violazioni di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza e non anche alla carente motivazione della decisione con riguardo ai predetti punti della decisione.
Il ricorso contro la sentenza di patteggiamento è ammesso soltanto per i motivi tassativamente elencati dalla disposizione; non è consentito dedurre la carenza di motivazione sui punti della decisione che la norma individua.
Peraltro, l'assenza dei presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen. è stata espressamente valutata alle pagg. 4 e 5 della sentenza, alla luce del contenuto dell'informativa riepilogativa dei Carabinieri, mentre la qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 è stata fondata, a pag. 6, sulla cessione di plurime sostanze ad almeno 250 acquirenti.
Nel caso concreto il giudice del patteggiamento aveva assolto il dovere di valutare l’eventuale sussistenza dei presupposti per pronunciare proscioglimento, dando conto degli elementi informativi considerati.
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990
Peraltro, l'assenza dei presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen. è stata espressamente valutata alle pagg. 4 e 5 della sentenza, alla luce del contenuto dell'informativa riepilogativa dei Carabinieri, mentre la qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 è stata fondata, a pag. 6, sulla cessione di plurime sostanze ad almeno 250 acquirenti.
La qualificazione del fatto ai sensi dei commi 1 e 4 è stata motivata, nella decisione impugnata, valorizzando la cessione di più sostanze a un numero elevato di acquirenti.
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione riducendola alle sole ipotesi tassativamente indicate per specifiche violazioni di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza e non anche alla carente motivazione della decisione con riguardo ai predetti punti della decisione.
La disciplina speciale dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. deroga ai motivi ordinari di ricorso per cassazione e circoscrive l’impugnazione della sentenza di patteggiamento alle ipotesi tassative indicate.
L'inammissibilità dei ricorsi va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
L’inammissibilità dei ricorsi può essere dichiarata con ordinanza, senza formalità di rito e in camera di consiglio non partecipata, secondo la procedura prevista dalla disposizione.
Dalla inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che i ricorsi sono stati esperiti per ragioni non più consentite dalla legge.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, nel caso concreto, al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Contro una sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per i motivi tassativi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è consentito trasformare in motivo di ricorso una censura di carenza motivazionale relativa ai punti contemplati dalla disposizione.
- La motivazione della sentenza che recepisce l’accordo di applicazione della pena può essere succinta: è sufficiente una descrizione del fatto, anche ricavabile dal capo d’imputazione, accompagnata dal richiamo alla congruità della pena concordata.
- Il giudice che applica la pena su richiesta deve comunque valutare l’eventuale sussistenza dei presupposti per pronunciare proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p.; nel caso concreto la Corte ha ritenuto assolto tale onere sulla base della motivazione della sentenza impugnata.
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