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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01885/2025 del 15/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna già pronunciata in appello per il reato contestato. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. L'unico motivo dedotto riguardava la mancata concessione delle attenuanti generiche e, per derivazione, la ritenuta eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza priva di specificità, osservando che il giudice di merito aveva già argomentato in ordine alla mancanza di elementi di valutazione positiva.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Disposizione incriminatrice posta a base della condanna confermata; il provvedimento non si sofferma sulla sua struttura, ma solo sulla impugnazione relativa al trattamento sanzionatorio.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche non possono essere riconosciute in difetto di specifici elementi di valutazione positiva; la censura in cassazione deve confrontarsi con la motivazione del giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La censura sulla mancata concessione delle attenuanti generiche deve essere specifica e misurarsi con la motivazione del giudice di merito; una doglianza meramente assertiva è inammissibile.
  • Quando il giudice di merito ha escluso le attenuanti generiche evidenziando l'assenza di elementi positivi, la Cassazione non può intervenire se il ricorso non indica puntuali vizi della motivazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiNullità processuale

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