Cassazione Civile, Ordinanza n. 27811/2021 del 12/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda una docente della scuola statale che, dopo una serie di contratti a tempo determinato e la successiva immissione in ruolo, ha chiesto il riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nel servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione di carriera, con conseguenti differenze retributive. La Corte d'appello aveva accolto in parte la domanda, disapplicando il sistema del d.lgs. n. 297/1994 nella parte in cui riconosce il servizio pre-ruolo solo in misura parziale oltre il primo quadriennio. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e degli artt. 485, 489 e 569 del d.lgs. n. 297/1994. Sosteneva che la Corte territoriale avesse erroneamente applicato i precedenti di legittimità relativi alla progressione stipendiale, confondendoli con il diverso tema della ricostruzione di carriera; deduceva inoltre che la disciplina interna sarebbe giustificata da ragioni oggettive, data la diversità tra il lavoro del docente di ruolo e quello del supplente temporaneo, e che non vi sarebbe disparità di trattamento quanto alle differenze retributive perché tali somme non sarebbero dovute nei termini ritenuti dalla Corte d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati nella motivazione, ritenendo che la sentenza impugnata non si fosse conformata ai principi già affermati in materia di ricostruzione della carriera del personale docente. In particolare ha ribadito che l'art. 485 d.lgs. n. 297/1994 è incompatibile con la clausola 4 dell'Accordo quadro solo quando, applicando i criteri ivi previsti insieme a quelli dell'art. 489 e della legge n. 124/1999, l'anzianità riconoscibile al docente a termine immesso in ruolo risulti inferiore a quella maturabile da un docente comparabile assunto sin dall'origine a tempo indeterminato; tuttavia il giudice di merito deve svolgere il confronto concreto tenendo conto solo del servizio effettivamente prestato e non valorizzando le interruzioni tra incarichi. Poiché nella specie non risultava che tale verifica fosse stata compiuta, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
Vieta disparità di trattamento non obiettivamente giustificate tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato; è direttamente invocabile dal singolo e impone, se necessario, la disapplicazione della norma interna incompatibile.
art. 485 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297
Disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio pre-ruolo dei docenti, ma deve essere disapplicato quando, applicato con gli artt. 489 e 11, comma 14, L. n. 124/1999, determini un trattamento meno favorevole rispetto al docente comparabile assunto a tempo indeterminato.
art. 489 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297
Opera quale criterio di equivalenza del servizio ai fini del computo dell'anzianità, ma non può essere usato per una comparazione che eluda il confronto con il trattamento del docente a tempo indeterminato.
art. 569 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297
Richiamato dalla parte ricorrente come disposizione relativa al personale ATA; nel caso è citato solo nel quadro del motivo di ricorso.
art. 11, comma 14, L. 3 maggio 1999, n. 124
Integrando il sistema dell'art. 489, concorre al criterio interno di riconoscimento dell'anzianità di servizio del personale scolastico.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma processuale invocata quale vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto con il ricorso per cassazione.
Richiamato per il rinvio alle motivazioni della precedente decisione di legittimità integralmente condivisa.
Richiamato quanto al procedimento camerale e alla proposta del relatore comunicata alle parti.
Massime di principio
- In materia di ricostruzione della carriera del personale scolastico assunto inizialmente a termine e poi immesso in ruolo, il giudice deve verificare in concreto se il trattamento previsto dalla disciplina interna sia meno favorevole di quello spettante a un docente comparabile assunto sin dall'origine a tempo indeterminato.
- La disapplicazione della norma interna è consentita solo se, all'esito del confronto tra le due posizioni, l'anzianità calcolata secondo il sistema speciale risulti inferiore a quella maturabile dal lavoratore comparabile; non è invece ammessa una disapplicazione selettiva limitata all'eliminazione del solo abbattimento finale, con mantenimento degli altri criteri favorevoli del sistema interno.
- Nel confronto tra docente a termine immesso in ruolo e docente assunto ab origine a tempo indeterminato non possono essere valorizzate le interruzioni tra un incarico di supplenza e il successivo, né i periodi estivi delle supplenze non annuali, poiché non concorrono al computo dell'anzianità effettiva.
- La comparazione richiesta dalla clausola di non discriminazione deve avvenire sulla base del solo servizio effettivamente prestato, maggiorato soltanto dei periodi che, secondo regole applicabili anche al dipendente di ruolo, non comportano decurtazione di anzianità.
- La diversità strutturale tra incarico temporaneo e rapporto di ruolo non basta di per sé a giustificare un trattamento deteriore; occorre una ragione obiettiva verificabile in concreto.
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