Cassazione Civile, Ordinanza n. 18685/2022 del 09/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I medici avevano agito per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata o tardiva attuazione delle direttive europee in materia di adeguata remunerazione dei corsi di specializzazione medica. La domanda riguardava specialisti che avevano frequentato corsi in un periodo compreso, per alcuni, nel 1978-1991. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo prescritto il credito; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto. Con l'unico motivo di ricorso, i ricorrenti lamentavano violazione di norme interne e sovranazionali sul risarcimento da mancato recepimento di direttive comunitarie, sostenendo che la legge n. 370 del 1999 non potesse incidere sulla quantificazione del danno né sulla decorrenza della prescrizione. Deducevano inoltre che la prescrizione non potesse decorrere prima della stabilizzazione della giurisprudenza su giurisdizione, natura dell'azione, termine prescrizionale e legittimazione passiva, invocando anche la necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito l'orientamento consolidato secondo cui il diritto al risarcimento per mancata attuazione delle direttive in tema di specializzazione medica si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della legge n. 370 del 1999. Ha escluso che la successiva disciplina del 2011 potesse applicarsi retroattivamente ai fatti già verificatisi, e ha ritenuto irrilevanti, ai fini del decorso della prescrizione, le incertezze evocate dai ricorrenti sulla giurisdizione, sulla natura dell'azione e sull'individuazione del soggetto passivo. Ha inoltre negato la necessità del rinvio pregiudiziale alla CGUE, ritenendo la questione manifestamente infondata. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura è stata formulata come violazione di legge, ma la Corte l'ha ritenuta inammissibile per contrasto con un orientamento consolidato.
La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo perché la questione era già risolta da un orientamento giurisprudenziale consolidato e conforme.
Ha consentito la trattazione camerale del ricorso secondo il rito semplificato.
Essendo i medici litisconsorti facoltativi, la mancata notifica ad alcuni di essi non imponeva l'ordine di integrazione del contraddittorio.
Richiamato dai ricorrenti in tema di prescrizione, ma ritenuto inconferente rispetto al consolidato dies a quo della prescrizione.
Richiamato dai ricorrenti; la Corte ha escluso che la decorrenza della prescrizione dipendesse dalle incertezze giurisprudenziali prospettate.
Richiamato dai ricorrenti nel quadro delle eccezioni sulla prescrizione.
Richiamato dalla disciplina sopravvenuta del 2011, ma la Corte ne ha escluso l'applicazione retroattiva ai fatti anteriori all'entrata in vigore.
art. 4, comma 43, L. 12 novembre 2011, n. 183
La norma sulla prescrizione del danno da mancato recepimento di direttive comunitarie è stata ritenuta applicabile solo ai fatti successivi all'entrata in vigore (10 gennaio 2012).
art. 11, L. 19 ottobre 1999, n. 370
È stata indicata come data di riferimento per la decorrenza della prescrizione, poiché ha effettuato una aestimatio del danno e ha segnato l'assetto rilevante per il credito risarcitorio.
art. 6, d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
Richiamato nel ricorso tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ne traesse una diversa conclusione.
art. 39, d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368
La Corte ha richiamato la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi applicabile solo agli iscritti dall'anno accademico 2006-2007 per effetto di differimenti successivi.
art. 4, L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E
Non citata espressamente nel testo fornito.
art. 4, L. 13 aprile 1958, n. 260
La Corte ha richiamato la sanatoria della mera irregolarità nella evocazione di un diverso organo statale quando la domanda è comunque proposta contro lo Stato.
art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU
Richiamato dai ricorrenti; la Corte ha escluso profili di violazione nella quantificazione legislativa del trattamento economico.
artt. 5 e 189 Trattato CEE
Richiamati dai ricorrenti nel quadro delle norme europee asseritamente violate.
art. 10 Cost.
Richiamato dai ricorrenti nel quadro delle norme costituzionali asseritamente violate.
art. 19, comma 1, seconda parte, TUE
Richiamato dai ricorrenti.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamato dai ricorrenti in relazione all'effettività della tutela giurisdizionale.
Massime di principio
- Il diritto al risarcimento del danno da tardivo recepimento di direttive europee in materia di specializzazione medica si prescrive, secondo l'orientamento consolidato, in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della legge n. 370 del 1999.
- Una disciplina sopravvenuta che regoli la prescrizione del danno da mancato recepimento di direttive comunitarie non si applica retroattivamente ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore, in assenza di espressa previsione.
- Ai fini del decorso della prescrizione del credito risarcitorio non rilevano incertezze successive sulla giurisdizione, sulla natura dell'azione o sull'individuazione del soggetto legittimato passivo, poiché la prescrizione può essere interrotta anche con atti stragiudiziali e la lesione è già percepibile.
- Quando esiste un orientamento di legittimità consolidato e conforme, il ricorso che ne sollecita il mutamento può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea non è necessario se la questione di diritto UE prospettata è manifestamente infondata o già risolta in modo univoco dalla giurisprudenza interna consolidata.
- Nelle azioni risarcitorie per mancata attuazione di direttive in materia di specializzandi, la successiva quantificazione legislativa del trattamento economico non implica di per sé violazione del diritto unionale o della CEDU, potendo il legislatore differenziare il regime per periodi successivi.
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