Sentenza del 27/02/2020 n. 5339 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia contestava per l'anno 2003 l'omessa inclusione a tassazione di IRPEF, IRAP e l'indetraibilita' dell'IVA relative a fatture d'acquisto ritenute riferibili ad operazioni inesistenti, sostenendo che la ditta C. di Z.G. si fosse fittiziamente interposta nell'importazione e rivendita di autovetture in quanto priva della struttura organizzativa, patrimoniale e delle dotazioni personali necessarie. Il contribuente aveva impugnato l'avviso; la CTP gli aveva dato ragione, poi la CTR aveva deciso in senso contrario ritenendo provata l'assenza di buona fede del ricorrente sulla base di vari indizi (mancanza di esperienza, conoscenza delle lingue, dotazioni contabili e strumentali insufficienti, scarsa solidita' patrimoniale, modalita' di pagamento etc.). V.A. ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo insufficiente motivazione, violazione delle norme IVA e delle norme sulle imposte dirette e penali in relazione al disconoscimento dei costi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo e infondato il secondo, confermando la possibilita' per l'Amministrazione di utilizzare presunzioni e il ricorso a elementi indiziari per dimostrare la partecipazione a schemi di interposizione. Tuttavia la Corte ha accolto il terzo motivo: alla luce della L. n. 44/2012, art. 8, comma 1, i costi inerenti a operazioni soggettivamente inesistenti possono essere dedotti dall'acquirente anche se quest'ultimo fosse consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, salvo che tali costi contrastino con i principi di effettivita', inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilita'. Per questo motivo la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per adeguare la decisione alle modalita' di deducibilita' previste dalla norma sopravvenuta e per liquidare le spese del giudizio.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19
Richiamato nel contesto della regola generale sulla detrazione IVA; la CTR e la Cassazione valutano la legittimita' del disconoscimento della detrazione sulla base degli elementi indiziari e delle presunzioni previste dalla normativa IVA
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 2
Previsione delle presunzioni utilizzabili dall'Amministrazione per l'IVA; la Corte conferma che l'Ufficio puo' fornire prova della frode anche mediante presunzioni e quadro indiziario
Direttiva IVA / giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia, causa C-277/14)
La Corte di Giustizia ha stabilito che la normativa comunitaria osterebbe a negare la detrazione salvo che sia provato, sulla base di elementi oggettivi, che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere dell'evasione; la Cassazione applica questo principio riconoscendo pero' la possibilita' per lo Stato di avvalersi di presunzioni nei limiti del diritto nazionale
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 39, comma 1, lett. d) e art. 75
Norme richiamate in relazione alla disciplina delle imposte dirette e alle conseguenze del riconoscimento di operazioni inesistenti; utilizzate come base per la valutazione della non deducibilita' dei costi se incompatibili con principi fiscali fondamentali
Richiamato nei motivi di ricorso con riferimento alla rilevanza penale delle fatture per operazioni inesistenti; collegamento con la disamina tributaria delle conseguenze fiscali
L. n. 44 del 2012, art. 8, comma 1
Norma sopravvenuta e retroattiva che consente all'acquirente di dedurre i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti (anche se consapevole del carattere fraudolento) salvo contrasto con i principi di effettivita', inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilita'. La Corte l'ha ritenuta applicabile al caso e decisiva per la riforma della sentenza impugnata
Massime di principio
- L'Amministrazione puo' provare che una fattura e' riferibile a operazioni inesistenti mediante un quadro indiziario e presunzioni (mancanza di struttura organizzativa del fornitore, assenza di mezzi o conoscenze per lo svolgimento dell'attivita', modalita' di pagamento sospette, rapporti diretti tra fornitore effettivo e committente).
- La Corte di Giustizia impone che la mera emissione di fatture da parte di un soggetto inesistente non sia sufficiente a togliere il diritto alla detrazione a meno che non si dimostri, su base obiettiva, che il soggetto passivo fosse a conoscenza o avrebbe dovuto conoscere l'evasione; gli Stati membri possono tuttavia utilizzare presunzioni se previste dal diritto nazionale.
- Dopo l'intervento normativo (L. 44/2012, art. 8) i costi riferiti a operazioni soggettivamente inesistenti possono essere comunque dedotti dall'acquirente anche se consapevole della fraudolenza, salva la verifica che quei costi rispettino i principi fiscali generali di effettivita', inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilita'.
- In sede di giudizio, il giudice di merito ha ampia discrezionalita' nella selezione e valutazione delle prove; il giudice di legittimita' controlla la congruita' e la logicita' della motivazione ma non puo' sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione integrale delle prove.
- Prassi operativa consigliata per i contribuenti: documentare rigorosamente la filiera dell'operazione (prove di importazione, consegna, contratti con fornitori, mezzi di pagamento tracciabili, documentazione organizzativa del fornitore), verificare l'identita' e l'affidabilita' dei fornitori e conservare elementi che possano confutare qualsiasi quadro indiziario di interposizione.
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