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Sentenza

Sentenza del 27/02/2020 n. 191 - Comm. Trib. Prov. Avellino

Massima n. 216/2020 RISCOSSIONE - CARTELLA DI PAGAMENTO - Notificazione - Posta elettronica certificata - Formato - Irrilevanza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

il ricorrente contestava la validità della notificazione via PEC della cartella di pagamento sostenendo l'irregolarità del formato del documento trasmesso (file in formato .pdf invece che .p7m) e la diversa tipologia di firme digitali (CAdES vs PAdES) con le relative estensioni ".p7m" e ".pdf", ritenendo tali difformità causa di nullità della notifica

La decisione

la Corte ha ritenuto che l'irregolarità formale della notifica via PEC (formato .pdf invece di .p7m e differenze nelle estensioni delle firme digitali) non determina la nullità dell'atto qualora la trasmissione telematica abbia effettivamente realizzato la conoscenza dell'atto da parte del destinatario e abbia così raggiunto il fine cui la notifica è diretta. Si è applicato il principio della sanatoria della nullità quando l'atto ha raggiunto il suo scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., richiamato dall'art. 26, comma 5, del DPR 602/1973. Conseguentemente la notifica è stata considerata valida

Norme richiamate

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    principio della sanatoria della nullità degli atti processuali quando l'atto ha raggiunto comunque il suo scopo (conoscenza da parte del destinatario)

  • art. 26, comma 5, DPR 602/1973

    richiama e applica il principio previsto dall'art. 156 c.p.c. alle notifiche relative agli atti di riscossione; stabilisce che, anche per le notifiche via PEC, rileva il raggiungimento dello scopo della comunicazione

Massime di principio

  • Le irregolarità formali nella forma di file o nell'estensione (es. .pdf vs .p7m) non comportano automaticamente la nullità della notifica via PEC se è dimostrabile che il destinatario ha effettivamente avuto conoscenza dell'atto
  • Differenze tra tipi di firme digitali (CAdES, PAdES) e tra relative estensioni non sono di per sé decisive se la trasmissione ha raggiunto lo scopo della notifica
  • La parte che contesta la validità della notifica ha l'onere di provare la mancata conoscenza dell'atto o l'impossibilità di prenderne conoscenza a causa dell'irregolarità tecnica
  • Se l'amministrazione dimostra l'avvenuta consegna/consultazione tramite evidenze tecniche (es. ricevute PEC, log di consegna, data/ora di consultazione), è difficile ottenere la nullità per vizi formali
  • Nei casi dubbi, per la parte notificante resta buona pratica utilizzare formati e firme conformi alle indicazioni tecniche (es. .p7m per firme CAdES) e conservare prove di avvenuta consegna e consultazione
  • La tutela del destinatario permane: se si prova che per difetto formale concreto non è avvenuta la conoscenza dell'atto, opera la nullità e il termine di impugnazione non può decorrere

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