Sentenza del 27/02/2020 n. 191 - Comm. Trib. Prov. Avellino
Massima n. 216/2020 RISCOSSIONE - CARTELLA DI PAGAMENTO - Notificazione - Posta elettronica certificata - Formato - Irrilevanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
il ricorrente contestava la validità della notificazione via PEC della cartella di pagamento sostenendo l'irregolarità del formato del documento trasmesso (file in formato .pdf invece che .p7m) e la diversa tipologia di firme digitali (CAdES vs PAdES) con le relative estensioni ".p7m" e ".pdf", ritenendo tali difformità causa di nullità della notifica
La decisione
la Corte ha ritenuto che l'irregolarità formale della notifica via PEC (formato .pdf invece di .p7m e differenze nelle estensioni delle firme digitali) non determina la nullità dell'atto qualora la trasmissione telematica abbia effettivamente realizzato la conoscenza dell'atto da parte del destinatario e abbia così raggiunto il fine cui la notifica è diretta. Si è applicato il principio della sanatoria della nullità quando l'atto ha raggiunto il suo scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., richiamato dall'art. 26, comma 5, del DPR 602/1973. Conseguentemente la notifica è stata considerata valida
Norme richiamate
art. 156, comma 3, c.p.c.
principio della sanatoria della nullità degli atti processuali quando l'atto ha raggiunto comunque il suo scopo (conoscenza da parte del destinatario)
art. 26, comma 5, DPR 602/1973
richiama e applica il principio previsto dall'art. 156 c.p.c. alle notifiche relative agli atti di riscossione; stabilisce che, anche per le notifiche via PEC, rileva il raggiungimento dello scopo della comunicazione
Massime di principio
- Le irregolarità formali nella forma di file o nell'estensione (es. .pdf vs .p7m) non comportano automaticamente la nullità della notifica via PEC se è dimostrabile che il destinatario ha effettivamente avuto conoscenza dell'atto
- Differenze tra tipi di firme digitali (CAdES, PAdES) e tra relative estensioni non sono di per sé decisive se la trasmissione ha raggiunto lo scopo della notifica
- La parte che contesta la validità della notifica ha l'onere di provare la mancata conoscenza dell'atto o l'impossibilità di prenderne conoscenza a causa dell'irregolarità tecnica
- Se l'amministrazione dimostra l'avvenuta consegna/consultazione tramite evidenze tecniche (es. ricevute PEC, log di consegna, data/ora di consultazione), è difficile ottenere la nullità per vizi formali
- Nei casi dubbi, per la parte notificante resta buona pratica utilizzare formati e firme conformi alle indicazioni tecniche (es. .p7m per firme CAdES) e conservare prove di avvenuta consegna e consultazione
- La tutela del destinatario permane: se si prova che per difetto formale concreto non è avvenuta la conoscenza dell'atto, opera la nullità e il termine di impugnazione non può decorrere
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 27 feb 2020Sentenza del 27/02/2020 n. 6 - Comm. Trib. Prov. Rieti
- Sentenza · 27 feb 2020Sentenza del 27/02/2020 n. 36 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 27 feb 2020Sentenza del 27/02/2020 n. 49 - Comm. Trib. Prov. Pesaro
- Sentenza · 27 feb 2020Sentenza del 27/02/2020 n. 190 - Comm. Trib. Prov. Avellino
- Sentenza · 27 feb 2020Sentenza del 27/02/2020 n. 257 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 27 feb 2020Sentenza del 27/02/2020 n. 260 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →