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Sentenza

Sentenza del 27/02/2020 n. 6 - Comm. Trib. Prov. Rieti

Processo tributario - Iva - Richiesta di rimborso - Provvedimento di sospensione dell'ufficio per carichi pendenti - Esistenza di credito di imposta - Pregresso contenzioso - Illegittimità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice ha ritenuto illegittimo il provvedimento di sospensione perché le ragioni che ne giustificavano l'adozione erano venute meno a seguito dell'annullamento giudiziale degli atti impositivi. Di conseguenza la sospensione è stata annullata e il diritto al rimborso IVA del contribuente è stato dichiarato immediatamente efficace, con conseguente obbligo dell'Amministrazione a provvedere al rimborso.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente aveva chiesto il rimborso IVA; l'Amministrazione ha sospeso il rimborso invocando l'esistenza di carichi pendenti fondati su atti impositivi. Esisteva contenzioso sui medesimi atti impositivi; tali atti sono stati annullati in sede giurisdizionale anche con pronuncia non definitiva. Il ricorso contestava la legittimità della sospensione alla luce dell'annullamento giudiziale degli atti che ne costituivano la giustificazione.

Norme richiamate

  • art. 23 d.lgs. n. 472/1997

    La norma è stata interpretata nel senso che la sospensione/disponibilità di atti amministrativi collegati a carichi pendenti non può perdurare quando le ragioni giustificative (atti impositivi) vengono annullate in sede giurisdizionale; l'annullamento anche non definitivo supera le ragioni della sospensione.

  • Giurisprudenza richiamata: Cass. n. 2893/2019; Cass. nn. 24126 e 24127/2019; CTP Rieti - Sez. II - n. 30-31-33/2020

    I precedenti indicati confermano il principio che l'esistenza di contenzioso e l'annullamento giudiziale degli atti impositivi escludono la legittimità della sospensione del rimborso e rendono immediatamente efficace il diritto al rimborso del contribuente.

Massime di principio

  • Se la sospensione di un rimborso IVA è motivata da atti impositivi che sono oggetto di contenzioso e tali atti vengono annullati in sede giudiziale, anche con pronuncia non definitiva, le ragioni della sospensione si esauriscono e la sospensione va revocata.
  • L'Amministrazione non può trattenere indefinitamente rimborsi basandosi su carichi pendenti quando i titoli che giustificano quei carichi risultano annullati dal giudice.
  • Il contribuente ha diritto a chiedere e ottenere l'immediata efficacia del rimborso una volta prodotto l'atto di annullamento giudiziale degli atti impositivi controversi.
  • In situazioni analoghe è opportuno documentare tempestivamente l'esito favorevole del contenzioso e sollecitare l'atto amministrativo di revoca della sospensione; in caso di inerzia, è ragionevole presentare ricorso giurisdizionale per ottenere l'annullamento della sospensione e il riconoscimento del diritto al rimborso.
  • L'annullamento giudiziale degli atti impugnati opera già di per sé come fatto estintivo delle giustificazioni della sospensione, indipendentemente dalla definitività della pronuncia.

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