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Sentenza

Sentenza del 27/02/2020 n. 190 - Comm. Trib. Prov. Avellino

Massima n. 215/2020 RISCOSSIONE - AVVISO DI INTIMAZIONE - Cittadino italiano residente all'estero - Iscrizione all'AIRE - Notificazione tramite deposito nella casa comunale - Nullità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La notificazione è stata dichiarata nulla: essendo l'interessato iscritto all'AIRE la residenza estera era conoscibile dall'Amministrazione e pertanto il deposito presso la Casa Comunale non era idoneo. Per tale ragione si è applicato il principio di nullità sancito dall'art. 142 c.p.c. e la notifica effettuata con tale modalità non produce effetti validi.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Notificazione di un atto di intimazione effettuata mediante deposito presso la Casa Comunale del luogo indicato come domicilio in Italia, nonostante l'intimato fosse iscritto all'AIRE e la sua residenza estera fosse dunque conoscibile dall'Amministrazione. Si è valutata la legittimità della modalità notificatoria alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 60, comma 1, lett. c e dell'art. 58, comma 2, secondo periodo, del D.P.R. n. 600/1973.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. c

    La norma prevedeva la possibilita' di notificare mediante deposito nella Casa Comunale del domicilio; la Corte ha ritenuto che tale modalità non possa produrre effetti quando il destinatario è residente all'estero e la sua residenza è conoscibile tramite iscrizione all'AIRE.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 58, comma 2, secondo periodo

    Fatto oggetto della declaratoria di illegittimità da parte della Corte Costituzionale nella parte in cui giustificava modalità di notifica incompatibili con la tutela dei diritti del residente all'estero.

  • Codice di procedura civile, art. 142

    Applicato per dichiarare la nullità della notifica non conforme alle regole, con la conseguenza che l'atto resta privo di effetti fino a regolare rinnovazione.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 366/2007

    Declarata l'illegittimità costituzionale di parti delle norme citate (art. 60(1)(c) e art. 58(2) secondo periodo del DPR 600/1973), con la conseguente esclusione dell'uso della notificazione per deposito nella Casa Comunale quando il destinatario è residente all'estero e la residenza è conoscibile.

Massime di principio

  • Se il destinatario è iscritto all'AIRE la sua residenza estera è considerata conoscibile dall'Amministrazione e non si può validamente notificare un atto di intimazione mediante deposito nella Casa Comunale del presunto domicilio in Italia.
  • La declaratoria di illegittimità della Corte Costituzionale (sent. n. 366/2007) esclude l'applicabilità delle disposizioni del DPR n. 600/1973 che legittimavano la notifica per deposito quando questa contrasta con la situazione anagrafica estera conoscibile.
  • In presenza di iscrizione AIRE l'Amministrazione deve utilizzare modalità idonee a raggiungere la residenza estera (es. invio all'indirizzo estero, canali consolari o altre forme previste dalla normativa internazionale/tributaria), pena la nullità della notifica.
  • La nullità prevista dall'art. 142 c.p.c. comporta che l'atto non produce effetti; l'Amministrazione interessata dovrà procedere a una nuova notifica valida per far decorrere eventuali termini o per eseguire il titolo.
  • Per evitare contestazioni pratiche, prima di procedere alla notifica verificare lo status AIRE del destinatario e documentare i tentativi di notifica o la scelta della modalità usata.

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