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Sentenza

Sentenza del 27/02/2020 n. 49 - Comm. Trib. Prov. Pesaro

Imposta di registro, ipotecaria e catastale. Area edificabile inserita in un piano particolareggiato.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia ha emesso avviso di liquidazione per il recupero delle agevolazioni fiscali (imposta di registro all'1%, imposte ipotecaria e catastale ridotte) concesse sull'acquisto di un'area edificabile inserita in un piano particolareggiato ai sensi dell'art.33, comma 3, L. 388/2000. La questione centrale riguardava il termine entro il quale l'Amministrazione poteva recuperare le agevolazioni dopo che la società aveva presentato la denuncia ex art.19 DPR 131/1986 comunicando il mancato avveramento della condizione di ultimazione degli interventi edilizi. La società ha dedotto la decadenza dell'Ufficio dall'esercizio del potere di rettifica ai sensi dell'art.76, comma 2, del Testo Unico per l'imposta di registro (DPR 131/1986), sostenendo che il termine di 3 anni per l'ufficio decorreva dalla data della denuncia (26.10.2010) e che quindi l'avviso notificato il 04.02.2019 era tardivo. L'Amministrazione ha invece sostenuto che le successive proroghe legislative dei termini per ultimare l'edificazione (interventi normativi del 2010 e 2013) avevano rilevanza e che il termine decadenziale per l'azione amministrativa doveva essere calcolato tenendo conto di tali proroghe.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la denuncia ex art.19 DPR 131/1986 dalla società, nella quale si segnalava il mancato avveramento della condizione prevista dall'art.33, comma 3, L.388/2000, ha valore che determina l'inizio del termine decadenziale di cui all'art.76, comma 2 del TUR: l'Ufficio avrebbe dovuto notificare l'avviso di liquidazione entro tre anni dalla data della denuncia (quindi entro il 25.10.2013). L'avviso emesso il 29.01.2019 e notificato il 04.02.2019 è quindi oltre il termine di decadenza e va annullato. Le spese di giudizio sono compensate alla luce della problematicità normativa sulla materia.

Norme richiamate

  • L. 23.12.2000, n.388, art.33, comma 3

    Disciplina l'agevolazione (aliquota ridotta per l'imposta di registro e imposte ipotecaria/catastale) per l'acquisto di aree edificabili incluse in piani particolareggiati, subordinata al completamento dell'intervento edificatorio entro un termine (originariamente cinque anni).

  • DPR 26.04.1986, n.131 (TUR), art.19

    Prevede la 'denuncia di eventi successivi alla registrazione' che il contribuente può trasmettere all'Amministrazione finanziaria per segnalare variazioni rilevanti (qui: il mancato avveramento della condizione). Tale denuncia, secondo la sentenza, ha efficacia informativa che fa decorrere il termine decadenziale di cui all'art.76, comma 2.

  • DPR 26.04.1986, n.131 (TUR), art.76, comma 2

    Stabilisce il termine decadenziale triennale entro il quale l'Ufficio deve esercitare il potere di rettifica/liquidazione. La Corte territoriale ha interpretato che il termine di tre anni decorre dalla data della comunicazione/denuncia ex art.19 quando questa segnala il mancato avveramento della condizione che legittimava l'agevolazione.

  • D.L. n.225/2010, art.2, comma 23

    Intervento normativo che ha prorogato termini collegati all'ultimazione degli interventi edilizi (menzionato nelle controdeduzioni dell'Amministrazione). La Commissione ha però ritenuto che tali proroghe non incidessero sul decorso del termine triennale di cui all'art.76, comma 2, una volta che il contribuente aveva denunciato il mancato avveramento della condizione.

  • D.L. n.102/2013, art.6, comma 6 (convertito con L. n.124/2013)

    Ulteriore modifica normativa che ha ricondotto/prorogato termini relativi all'ultimazione edilizia (sostituendo 'tre anni' con 'sei anni' in una disposizione richiamata). Anche tale modifica non è risultata idonea a prolungare il termine decadenziale per l'Ufficio rispetto alla decorrenza originata dalla denuncia ex art.19.

  • D.Lgs. n.546/1992, artt.17-bis, 22, 23

    Norme processuali richiamate in atti (mediazione tributaria, termini e modalità di costituzione in giudizio). Sono state invocate in procedura e citate nelle comunicazioni tra parti; non incidono sul merito della decadenza sostanziale.

Massime di principio

  • Se il contribuente presenta la denuncia ex art.19 DPR 131/1986 segnalando il mancato avveramento di una condizione che ha consentito un'agevolazione, quella denuncia costituisce manifestazione conoscitiva che fa decorrere il termine decadenziale triennale di cui all'art.76, comma 2 TUR per l'Amministrazione: l'Ufficio deve esercitare il potere di rettifica entro 3 anni dalla data della denuncia.
  • Le successive modifiche legislative che prorogano i termini sostanziali per ultimare interventi edilizi (es. proroghe del termine per la completa utilizzazione edificatoria) non interrompono né estendono automaticamente il termine decadenziale di rettifica che è già iniziato con la comunicazione del contribuente.
  • Per il contribuente è cruciale conservare e documentare la data e il contenuto della denuncia ex art.19: essa può produrre effetti favorevoli (se impedisce azioni tardive dell'Ufficio) o sfavorevoli a seconda del caso, poiché avvia il decorso del termine decadenziale.
  • L'Amministrazione deve vigilare sui termini e motivare l'esercizio dell'azione di recupero entro i termini di legge; notifiche oltre il termine decadenziale sono impugnabili e, se fondate, annullabili.
  • In presenza di alternanza normativa e giurisprudenziale sulla materia, è frequente che i giudici compensino le spese di lite per la complessità e l'incertezza interpretativa; in casi analoghi conviene valutare tempestivamente l'impugnazione e la strategia processuale.

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