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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22618/2023 del 24/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma, in sede di appello, della condanna per tentato furto aggravato (euros 220 prelevati con fac-simile di banconote dalla macchinetta cambia monete). I motivi articolati: (1) vizio di motivazione e violazione di legge sulla procedibilità perché la circostanza aggravante ex art. 625 n.2 c.p. non sarebbe stata contestata nella condotta e quindi la fattispecie sarebbe perseguibile a querela; (2) censura sulla mancata qualificazione come truffa ex art. 640 c.p., sostenendo che la macchinetta costituisca un sostituto del rivenditore e siano presenti artifizi e raggiri; (3) insufficienza della prova sulla responsabilità personale dell'imputato. Durante il procedimento di cassazione la difesa ha trasmesso la remissione di querela e la relativa accettazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti esposti: a seguito della riforma (d.lgs. n.150/2022, cd. "Riforma Cartabia") il furto aggravato di cui al caso di specie è divenuto perseguibile a querela e, applicando il principio di successione delle leggi nel tempo (art. 2 c.p.), la nuova disciplina più favorevole al reo si applica retroattivamente. La remissione di querela, validamente accettata e intervenuta in pendenza del ricorso, ha determinato la sopravvenuta estinzione del reato. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Le spese processuali sono state poste a carico dell'imputato.

Norme richiamate

  • d.lgs. n.150/2022 (Riforma Cartabia), art. 2 primo comma lett. 1)

    "Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)."

    La riforma ha reso il furto (anche se aggravato da alcune circostanze) in larga parte perseguibile a querela, mutando il regime di procedibilità e permettendo quindi che una remissione di querela estingua il reato se intervenuta validamente.

  • art. 624 c.p. (furto)

    Norma sostanziale definente il delitto di furto; nel caso concreto la qualificazione come furto aggravato è stata quella originariamente applicata, ma la procedibilità di tale fattispecie è stata modificata dal d.lgs. n.150/2022.

  • art. 625 c.p. (circostanze aggravanti), in particolare n.2

    Le circostanze aggravanti possono incidere sul regime di procedibilità. La Corte ha valutato che, alla luce della riforma, la presenza delle aggravanti considerate nel caso non escludeva la procedibilità a querela prevista dal d.lgs. n.150/2022.

  • art. 640 c.p. (truffa)

    Riferita dalla difesa come possibile diversa qualificazione della condotta. La Corte ha invece ritenuto non sussistente la riqualificazione in truffa nel provvedimento di legittimità, ma la questione è divenuta superflua dopo l'estinzione per remissione di querela.

  • art. 2 c.p. (successione delle leggi nel tempo)

    Applicato il principio della legge più favorevole: se la legge posteriore è più favorevole al reo, essa si applica anche se muta il regime di procedibilità (natura mista dell'istituto della querela).

  • art. 129, secondo comma, c.p.p. e art. 609, secondo comma, c.p.p.

    Citati in relazione alle cause di proscioglimento; la Corte ha ritenuto che non sussistessero cause di proscioglimento alternative che impedissero la declaratoria di estinzione del reato per remissione di querela.

Massime di principio

  • Dopo il d.lgs. n.150/2022 (Riforma Cartabia) molte fattispecie di furto aggravato sono divenute perseguibili a querela; verificare sempre il regime di procedibilità alla luce della riforma.
  • Se la procedibilità muta nel tempo in favore dell'imputato, si applica la norma più favorevole ai sensi dell'art. 2 c.p.; pertanto una remissione di querela successiva può estinguere il reato anche se il procedimento è già in corso.
  • La remissione di querela validamente accettata, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione, determina l'estinzione del reato e va rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità, comportando l'annullamento senza rinvio quando non sussistono cause di proscioglimento alternative.
  • Prima di sostenere la riqualificazione della fattispecie (es. in truffa) è necessario valutare con attenzione gli elementi probatori richiesti per la nuova fattispecie; tuttavia, se il nuovo inquadramento non è decisivo per la pronuncia sulla procedibilità, la remissione può rendere superflua tale valutazione.
  • Occorre verificare la validità formale della remissione (atto ritualmente posto e accettato) e il momento della sua intervenuta rispetto ai termini processuali, poiché sono condizioni per l'operatività dell'estinzione del reato.
  • L'estinzione del reato per remissione non impedisce di decidere sulle spese processuali: la Corte può comunque condannare l'imputato al pagamento delle spese come avvenuto nel caso esaminato.

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