Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 06012/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata restava ferma nella parte in cui aveva confermato la responsabilità dell'imputata, con sola parziale riforma limitata alla pena già disposta in appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che, riformando solo il trattamento sanzionatorio rispetto alla decisione del GUP del Tribunale di Locri, aveva confermato la sua responsabilità per associazione per delinquere e furto pluriaggravato, con recidiva reiterata aggravata. In cassazione deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza del sodalizio criminoso contestato al capo A e sulla circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 c.p.; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla recidiva qualificata ex art. 99, comma 4, c.p. La Corte ha ritenuto il primo motivo generico quanto alla contestazione dell'associazione per delinquere e manifestamente infondato quanto all'aggravante della pubblica fede, perché la doglianza si limitava a riproporre censure già svolte in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata né con il principio secondo cui l'aggravante è esclusa solo da una sorveglianza continuativa, costante e specificamente efficace ad impedire la sottrazione del bene. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la recidiva era stata motivatamente fondata dai giudici di merito su numerosi precedenti penali per furto, sintomatici di abitualità criminosa e di concreta capacità a delinquere, con valutazione effettuata anche alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p.

Norme richiamate

  • artt. 416, commi 1 e 2 c.p.

    Norma richiamata per il capo di associazione per delinquere confermato nei gradi di merito; in cassazione la censura sulla sua sussistenza è stata ritenuta generica.

  • artt. 110, 624, comma 1, 625, comma 2, in relazione al comma 1, nn. 4, 5 e 7 c.p.

    Norme richiamate per i furti pluriaggravati contestati nei capi D ed E; la Corte ha ritenuto infondata la censura sull'aggravante della pubblica fede di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 c.p.

  • art. 625, comma 1, n. 7 c.p.

    L'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede è esclusa solo in presenza di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci a impedire la sottrazione del bene; non basta un controllo saltuario o eventuale.

  • art. 99, comma 4, c.p.

    La recidiva qualificata richiede una valutazione concreta del rapporto tra il nuovo fatto e i precedenti, secondo i criteri dell'art. 133 c.p., e non può fondarsi soltanto sulla gravità dei fatti o sull'arco temporale dei reati.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato come parametro per la valutazione in concreto della recidiva e della pericolosità desumibile dai precedenti penali.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre censure già formulate in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, poiché non assolve la funzione propria della critica argomentata.
  • L'aggravante del furto commesso su cose esposte alla pubblica fede non ricorre quando il bene sia assistito da una sorveglianza continuativa, costante e concretamente efficace a impedire la sottrazione; un controllo saltuario o meramente eventuale non è sufficiente a escludere l'aggravante.
  • La recidiva qualificata va accertata con valutazione concreta e individualizzata del rapporto tra il nuovo reato e i precedenti penali, alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p., verificando se la pregressa condotta sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto e di un concreto fattore criminogeno.
  • La sussistenza di numerosi precedenti specificamente omogenei al reato contestato può legittimare il riconoscimento della recidiva, quando emerga un'abitualità criminosa e una continuità della propensione a delinquere.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurtoCircostanze del reatoElemento soggettivo
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioParte generaleDelitti contro la persona
IstitutiRecidiva

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.