Cassazione Penale, Sentenza n. 12512/2022 del 04/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 5 dicembre 2019 con la quale il GIP ha ordinato al Pubblico Ministero di formulare imputazione ex art. 340 c.p. per l'interruzione della seduta del Consiglio comunale di Tarcento. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 410 c.p.p., sostenendo che l'opposizione alla richiesta di archiviazione era inammissibile per difetto di legittimazione degli opponenti (consiglieri comunali che avevano presentato la denuncia senza previa deliberazione o autorizzazione del Consiglio o della Giunta).
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile (art. 591, comma 1, lett. b, c.p.p.). Motivazione: l'ordinanza resa dal giudice ai sensi dell'art. 409 c.p.p. non è impugnabile in Cassazione; la riforma del 23 giugno 2017 n.103 ha eliminato le ipotesi di ricorribilità di tali provvedimenti e il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione impedisce oggi la cassazione contro provvedimenti ordinatori adottabili ai sensi dell'art. 409. Inoltre il provvedimento non è stato ritenuto "abnorme": rientra nel potere ordinatorio del giudice e determina la progressione del procedimento verso la fase del giudizio; infine la difesa ha partecipato all'udienza prevista dall'art. 409 c.p.p. senza sollevare in quella sede obiezioni di ammissibilità dell'opposizione, elemento considerato dalla Corte. Per questi motivi il ricorso è dichiarato inammissibile e respinto.
Norme richiamate
L'art. 409 disciplina l'udienza dopo l'opposizione alla richiesta di archiviazione; le ordinanze emesse a seguito di tale udienza (svolgimento di ulteriori indagini, imputazione coatta o archiviazione) non sono impugnabili in Cassazione secondo l'attuale assetto normativo.
art. 591, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.
Norma che regola l'inammissibilità del ricorso per cassazione nei casi previsti; applicata per dichiarare il ricorso inammissibile contro il provvedimento non impugnabile.
Riforma che ha abrogato la possibilità di ricorrere in Cassazione contro l'ordinanza di archiviazione nei casi previsti dall'art. 127, comma 5 c.p.p., restringendo le ipotesi di impugnabilità e consolidando il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione.
art. 568, comma 1, cod. proc. pen.
Riferimento al principio di tassatività dei casi e mezzi di impugnazione che impedisce di estendere la ricorribilità a provvedimenti non espressamente previsti.
Norma sostanziale richiamata quale fattispecie di reato (interruzione di pubblico servizio/consesso) per la quale il GIP ha ordinato la formulazione dell'imputazione; la Corte non entra nel merito della qualificazione del fatto, ma sul profilo processuale dell'impugnabilità.
Massime di principio
- Le ordinanze adottate dal GIP a seguito dell'udienza prevista dall'art. 409 c.p.p. (imputazione, svolgimento di nuove indagini o archiviazione) non sono impugnabili in Cassazione alla luce della riforma del 2017 e del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione.
- Per contestare la legittimazione di chi ha proposto opposizione all'archiviazione (es. consiglieri comunali privi di deliberazione/autorizzazione) è necessario sollevare l'eccezione nei tempi e modi processuali appropriati (preferibilmente già nell'udienza ex art. 409 c.p.p.); il mancato rilievo in quella sede indebolisce le possibilità di successo in sede di legittimità.
- La categoria dell'"abnormità" del provvedimento è molto limitata: solo atti che risultino estranei alla funzione giurisdizionale o tali da determinare uno stallo processuale non rimediabile tramite i rimedi ordinari possono essere ritenuti abnormi e quindi potenzialmente ricorribili; la semplice censura sulla legittimazione degli opponenti non basta, se il provvedimento rientra nel potere ordinatorio del giudice.
- Chi intende impedire il passaggio alla fase dell'imputazione dovrebbe valutare rimedi processuali tempestivi e pertinenti (es. eccezioni in udienza, richieste istruttorie o, quando possibile, altri rimedi previsti dalla legge), poiché la Cassazione non è competente a sindacare provvedimenti ordinatori adottati ai sensi dell'art. 409 c.p.p.
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