Cassazione Civile, Ordinanza n. 05000/2023 del 16/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La vicenda nasce da un avviso di addebito con cui l'INPS richiedeva a una società il pagamento di contributi e sanzioni, ritenendo indebita la fruizione dei benefici contributivi previsti dall'art. 8, commi 4 e 4-bis, della legge n. 223/1991. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto dell'opposizione, valorizzando la sostanziale coincidenza degli assetti proprietari tra la società che aveva licenziato i lavoratori e la società ricorrente che li aveva poi assunti, nonché la conseguente evasione contributiva. In cassazione la società ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132, n. 4, c.p.c., assumendo che il richiamo a una precedente sentenza della Corte d'appello fosse inconferente e apodittico; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia su una questione di appello relativa al fatto che il licenziamento era stato disposto dalla curatela fallimentare e non dagli organi societari, oltre che per l'asserito errore nell'individuazione del precedente giudicato; 3) violazione dell'art. 8, commi 4 e 4-bis, l. n. 223/1991, sostenendo che l'amministratore unico della ricorrente aveva un ruolo secondario e non decisionale nella società che aveva licenziato; 4) violazione dell'art. 116, comma 8, lett. b), l. n. 388/2000, deducendo che la Corte avrebbe erroneamente equiparato dolo e colpa, mentre l'evasione contributiva richiederebbe un intento fraudolento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte manifestamente infondato, perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficiente, anche per relationem e tramite il richiamo agli atti acquisiti. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di autosufficienza e perché una delle censure celava un mero dissenso sulla ricostruzione del fatto. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, poiché sotto veste di violazione di legge prospettava in realtà un vizio di omessa valutazione di un fatto, senza rispettare i requisiti del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. Ha infine respinto il quarto motivo, affermando che la fattispecie di omissione contributiva ex art. 116, comma 8, lett. b), l. n. 388/2000 riguarda il solo mancato pagamento di contributi già denunciati e registrati, mentre nel caso concreto ricorreva evasione contributiva, perché l'INPS aveva dovuto svolgere accertamenti ispettivi per scoprire la sostanziale coincidenza degli assetti proprietari e il debito non risultava dalle denunce del datore. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è sufficiente se, anche in forma sintetica e per relationem, consente di comprendere l'iter argomentativo seguito dal giudice, specie quando la sentenza conferma la decisione di primo grado.
La doglianza di omessa pronuncia richiede che il ricorso specifichi in modo autosufficiente dove e come la questione sia stata dedotta nel giudizio di merito.
art. 8, commi 4 e 4-bis, l. n. 223/1991
I benefici contributivi collegati alle assunzioni successive a licenziamenti non spettano se emerge la sostanziale coincidenza degli assetti proprietari tra le imprese coinvolte, come accertato dal giudice di merito.
art. 116, comma 8, lett. b), l. n. 388/2000
L'omissione contributiva ricorre solo quando i contributi siano stati denunciati e registrati ma non pagati; se il debito non emerge dalle denunce e l'ente deve svolgere accertamenti ispettivi, si è in presenza di evasione contributiva.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La censura per omesso esame di un fatto decisivo richiede l'allegazione della decisività del fatto e della sua effettiva deduzione nel contraddittorio processuale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza di appello è sufficiente quando, pur concisa, individua le fonti del convincimento del giudice e consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito, anche mediante rinvio agli atti o a precedenti decisioni richiamate per relationem.
- La deduzione di omessa pronuncia o di omesso esame di un fatto decisivo deve essere formulata in modo autosufficiente, indicando con precisione l'atto processuale in cui la questione è stata posta e dimostrando la decisività del fatto allegato.
- Non può essere fatto valere come violazione di legge ciò che, in sostanza, costituisce censura alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito; in tal caso la doglianza è inammissibile se non rispetta i requisiti del vizio motivazionale.
- In tema di sgravi o benefici contributivi connessi a vicende di assunzione successive a licenziamenti, la sostanziale coincidenza degli assetti proprietari tra le imprese interessate può escludere il beneficio quando risulti accertata in fatto dal giudice di merito.
- La distinzione tra omissione contributiva ed evasione contributiva dipende dal fatto che il debito sia già desumibile dalle denunce e registrazioni obbligatorie: se l'INPS deve svolgere accertamenti per individuarlo, la fattispecie è evasiva e non meramente omissiva.
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