Cassazione Penale, Sentenza n. 22661/2025 del 17/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano che aveva accolto il reclamo del DAP e aveva annullato il provvedimento del magistrato di sorveglianza (10/01/2025) che autorizzava l'uso, senza preventivi controlli, di un lettore e di CD musicali per il detenuto ristretto in regime ex art. 41-bis. Licciardi sostiene che non chiedeva una riconsiderazione della decisione precedente, ma l'esecuzione di una precedente ordinanza del magistrato di sorveglianza del 18/09/2020 che già aveva consentito l'uso degli stessi oggetti e che, essendo tali oggetti già stati controllati in passato, il loro utilizzo non richiedeva ulteriori adempimenti di sicurezza. Invoca violazione ed erronea applicazione degli artt. 1, 35-bis e 41-bis dell'Ordinamento penitenziario in relazione all'art. 27 Cost. e censura la decisione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che l'autorizzazione originaria del 18/09/2020 era stata già annullata dal Tribunale di sorveglianza con ordinanza del 10/02/2023, per cui il detenuto non poteva pretendere il rientro in possesso degli oggetti sulla base di un provvedimento ormai privo di efficacia. Se Licciardi voleva contestare l'annullamento del 10/02/2023 avrebbe dovuto proporre ricorso per cassazione contro tale ordinanza; l'azione proposta non poteva invece riesumare gli effetti di un provvedimento già annullato. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 41-bis Ordinamento penitenziario
La normativa relativa al regime di detenzione speciale è contestuale al caso (detenuto ristretto in regime 41-bis); la Corte non ha ritenuto violata la disciplina, confermando che le autorizzazioni relative a strumenti e oggetti sono soggette a valutazioni di sicurezza e possono essere private di efficacia se il provvedimento che le ha disposte è stato annullato.
art. 35-bis Ordinamento penitenziario
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina delle autorizzazioni e dei diritti del detenuto; la Corte non ha ritenuto che la norma sia stata violata, poiché l'istanza del ricorrente tentava di ristabilire effetti di un provvedimento già annullato.
art. 1 Ordinamento penitenziario
Richiamato come principio generale dell'ordinamento penitenziario; la Corte non ha ritenuto che i diritti invocati dal detenuto possano prevalere rispetto all'effetto dell'annullamento giurisdizionale di un precedente provvedimento autorizzatorio.
art. 27 Costituzione
Invocato dal ricorrente in relazione alla dignità e trattamento del detenuto; la Corte non ha ravvisato una violazione costituzionale idonea a giustificare il mantenimento di effetti di un provvedimento già annullato.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; il ricorso era fondato su presunta violazione di norme sostanziali e costituzionali, ma è stato ritenuto inammissibile per manifesta infondatezza in relazione alla situazione fattuale e procedurale (provvedimento di origine già annullato).
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata per i limiti nella riproduzione del motivo di ricorso; la Corte ha proceduto nei limiti consentiti dalla disposizione relativamente alla esposizione del motivo.
Prevede la condanna alle spese e a una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile o infondato; la Corte ha applicato tale disposizione liquidando euro 3.000 a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Un provvedimento autorizzatorio già annullato da un giudice non conserva effetti diretti o indiretti: non è possibile fondare su di esso una nuova pretesa esecutiva senza aver prima ottenuto l'annullamento dell'ordinanza che lo ha annullato.
- Se si intende rimettere in vita gli effetti di un provvedimento annullato, il rimedio corretto è impugnare l'ordinanza che ha disposto l'annullamento (es. ricorso per cassazione contro l'ordinanza di annullamento), non proporre un nuovo reclamo che ne pretenda l'esecuzione.
- Nel regime del 41-bis e in materia di sicurezza carceraria le autorizzazioni relative a oggetti personali possono essere revocate o dichiarate inefficaci in funzione dell'esito dei controlli e delle pronunce giurisdizionali; le esigenze di sicurezza prevalgono salvo intervento giurisdizionale che abbia annullato legittimamente tale valutazione.
- La Corte di cassazione può dichiarare inammissibile un ricorso per manifesta infondatezza e condannare il ricorrente alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende secondo l'art. 616 cod. proc. pen.; ciò impone attenzione preliminare sulla rilevanza e fondatezza del motivo prima di proporre ricorso.
- Quando si contesta una decisione in materia di misure restrittive o autorizzazioni in carcere, è essenziale identificare il provvedimento effettivamente impugnato e il corretto rimedio giurisdizionale da esperire, al fine di evitare inammissibilità per ragioni procedurali o per sopravvenuta inefficacia del titolo impugnato.
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